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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26260/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda una sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che ha applicato all'imputato la pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'entità della pena irrogata, sostanzialmente contestando il trattamento sanzionatorio definito nel patteggiamento e chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte osserva però che, dopo la riforma del 2017, la sentenza ex art. 444 c.p.p. è impugnabile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è quindi deducibile una censura sulla mera entità della pena concordata o sull'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che il risultato finale sia illegalmente determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui, una volta ratificato l'accordo tra le parti, non sono proponibili censure sulla misura della pena o sulle circostanze applicate, se non nei casi di pena illegale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti specificamente previsti dalla legge

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    cause che possono dichiararsi senza formalità

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è manifestamente inammissibile

  • art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dall'art. 1, comma 62

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

  • art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103

    successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa

    delimita temporalmente l'applicazione del nuovo regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento

  • art. 133 c.p.

    errata applicazione dell'art. 133 cod. pen.

    i criteri di commisurazione della pena non sono autonomamente censurabili in cassazione contro il patteggiamento, salvo illegalità della pena

  • art. 616 c.p.p.

    alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448 c.p.p. come modificato; non è quindi consentito dedurre semplici censure sulla misura della pena concordata o sulla valutazione discrezionale compiuta dal giudice.
  • L'erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se il risultato finale della pena non è illegale.
  • Per configurare l'illegalità della pena non basta contestare la motivazione del giudice sulla quantificazione, ma occorre che la pena applicata sia oggettivamente non conforme alla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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