Cassazione Civile, Ordinanza n. 00413/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino aveva impugnato dinanzi al Giudice di Pace un decreto di espulsione prefettizia e il successivo ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, assumendo come dies a quo la notificazione del decreto di espulsione. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo, denunciando omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non si fosse pronunciato sull'opposizione proposta anche contro l'ordine del questore, che riteneva autonomamente impugnato con il medesimo ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha osservato che il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'unico ricorso proposto, avente ad oggetto sia il decreto prefettizio sia il conseguente ordine del questore, per tardività rispetto alla notifica del decreto di espulsione. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'ordine del questore ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 non è suscettibile di autonoma impugnazione con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato e procedimento esente.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la sua violazione perché il giudice di merito si era pronunciato sull'unico ricorso proposto, comprensivo di entrambi gli atti impugnati.
art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, consequenziale al provvedimento prefettizio di espulsione, non è autonomamente impugnabile con il rito previsto per l'opposizione all'espulsione.
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
costituisce il procedimento tassativo per l'opposizione al decreto di espulsione; non è consentita un'estensione indeterminata dei mezzi di tutela oltre quelli previsti dalla legge.
Massime di principio
- L'ordine del questore emesso in conseguenza di un provvedimento prefettizio di espulsione non è autonomamente impugnabile con il procedimento previsto per l'opposizione all'espulsione, perché i mezzi di tutela sono tassativi.
- Quando un ricorso cumulativamente proposto avverso decreto di espulsione e ordine consequenziale è dichiarato inammissibile per tardività rispetto alla notificazione del decreto, non sussiste omessa pronuncia se il giudice ha in realtà deciso sull'intero ricorso.
- Nel giudizio di opposizione all'espulsione, il termine di impugnazione decorre dalla notificazione del decreto prefettizio di espulsione, anche se nel medesimo atto siano formalmente richiamati atti consequenziali del questore.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la decisione di merito abbia preso in considerazione la domanda effettivamente proposta, sebbene la parte ne contesti la portata o la correttezza giuridica.
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