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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23554/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per il reato contestato. Il ricorso articolava due motivi, ma la Corte di cassazione li ha ritenuti entrambi privi di specificità perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta in diritto e congrua in fatto. I motivi sono stati inoltre qualificati come mere asserzioni generiche, senza effettiva critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, senza entrare nel merito delle censure. È stata confermata, sul piano sostanziale, la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., mentre la Corte di appello aveva già inciso solo sulla pena, rideterminando il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; la decisione di legittimità non ne affronta la configurabilità, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano privi di specificità perché meramente riproduttivi di doglianze già svolte in appello e già esaminate dal giudice di merito con motivazione congrua e completa.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente una generica reiterazione delle censure già dedotte nei precedenti gradi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare il merito della condanna confermata nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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