Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18969/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, in secondo rinvio e parziale riforma del decreto di sequestro, aveva annullato il sequestro e restituito i beni contenuti nelle scatole 1 e 2, eccettuati alcuni oggetti ritenuti pertinenti rispetto a contestazioni per plurimi delitti di corruzione in atti giudiziari (reati indicati negli artt. 81, 110, 319, 319-ter, 321 c.p.). Il ricorrente deduceva carenza di motivazione e violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., contestava l'operato del Tribunale del riesame per non essersi adeguato alla precedente sentenza della Cassazione e per aver giustificato le esigenze probatorie con riferimenti generici e future valutazioni non definite; sosteneva inoltre di avere interesse attuale nonostante la restituzione dei beni, per la possibile conservazione di un documento trattenuto in sequestro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il Pubblico Ministero aveva disposto la restituzione dell'intero compendio dei beni il 5 maggio 2021 e quindi venuto meno il vincolo d'indisponibilità oggetto dell'impugnazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'interesse dell'indagato a impugnare la mera utilizzabilità probatoria degli oggetti già restituiti e ha precisato che eventuali questioni relative all'esecuzione del provvedimento di restituzione (es. trattenimento di un documento dalla polizia giudiziaria) attengono a rimedi esecutivi diversi e non al sindacato di legittimità qui proposto. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorrente invoca una violazione di tale norma in relazione alla motivazione del provvedimento di riesame; la Corte non entra nel merito della presunta violazione perché dichiara il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreta (cioè la norma non è stata valutata sostanzialmente per l'assenza di interesse).

  • art. 568, comma 4, e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di interesse ad impugnare: la Corte interpreta che l'interesse necessario per proporre ricorso deve essere concreto e attuale, volto all'immediata rimozione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'erroneo vincolo sui beni (es. restituzione).

  • artt. 81, 110, 319, 319-ter, 321 cod. pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per cui era contestata la pertinenzialità dei beni (concorso, corruzione in atti giudiziari, ecc.). La Corte non ha esaminato il merito della pertinenzialità rispetto a tali fattispecie, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria (e condanna alle spese) in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Un ricorso avverso un provvedimento di sequestro diventa inammissibile per carenza di interesse se, prima della decisione di merito della Corte, il Pubblico Ministero ha disposto la completa restituzione dei beni: l'interesse deve essere concreto e volto a rimuovere un pregiudizio attuale (es. vincolo d'indisponibilità).
  • La valutazione sulla legittimità o utilizzabilità probatoria di oggetti sequestrati appartiene al giudice del merito: non è sufficiente a creare interesse processuale, ai fini del ricorso in Cassazione, la mera prospettiva futura che gli oggetti possano essere usati come prova se sono stati già restituiti.
  • Per avere legittimazione a impugnare non basta essere indagato: occorre dimostrare un pregiudizio concreto e persistente (es. diritto d'uso, segretezza o altri diritti meritevoli di tutela) che non sia eliminato dalla restituzione.
  • Se il provvedimento di restituzione non viene eseguito in tutto o in parte (ad es. trattenimento di singoli documenti dalla polizia giudiziaria), la questione attiene alla fase esecutiva e richiede strumenti di tutela specifici (ricorsi o reclami in sede esecutiva), non la Cassazione per carenza di interesse su un sequestro ormai revocato.
  • In impugnazioni contro sequestri probatori è utile documentare in modo puntuale e specifico la carenza motivazionale o l'errata valutazione delle esigenze probatorie e della pertinenzialità: argomentazioni generiche o ipotesi investigative future raramente saranno ritenute sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.