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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due proprietari di un immobile sito in Praiano per danni da infiltrazioni d’acqua e liquami. Gli attori avevano imputato le infiltrazioni, in parte, al cattivo stato della fogna comunale e, in parte, alle modalità di smaltimento delle acque piovane da parte del vicino proprietario. Il Comune aveva chiamato in causa la società incaricata della gestione delle fogne; quest’ultima aveva chiamato in manleva la propria assicurazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dopo c.t.u. e prova testimoniale. In appello la decisione era stata confermata, ritenendo che la causa principale delle infiltrazioni fosse costituita dalle opere di modifica eseguite dagli stessi attori sul loro immobile, e che non vi fosse nesso causale con la condotta fognaria comunale né con la manutenzione della scalinata del vicino. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per aver la Corte territoriale recepito acriticamente la c.t.u. senza considerare le critiche del consulente di parte; 2) violazione degli artt. 112, 116 e 232 c.p.c. e vizio motivazionale per mancata piena ammissione/espletamento della prova testimoniale e per omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. della relazione tecnica redatta per conto dell’assicurazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese, contestando sia la condanna verso il convenuto vicino, sia quella verso i terzi chiamati in garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi, connessi tra loro, in parte inammissibili e comunque infondati, perché la Corte d’appello aveva richiamato e condiviso le conclusioni del c.t.u., implicitamente respingendo le critiche del consulente di parte; inoltre le doglianze erano generiche e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo: non risultava proposta una vera domanda riconvenzionale da parte del vicino, sicché non vi era soccombenza reciproca; quanto alle spese verso i terzi chiamati, ha ribadito il principio secondo cui, quando la chiamata in garanzia si renda necessaria per rispondere alla domanda infondata dell’attore, le spese del terzo restano a carico dell’attore, salvo che la chiamata sia manifestamente infondata o abusiva, evenienza non ricorrente nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito; le censure devono essere specifiche e autosufficienti.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se la sentenza richiama e condivide le conclusioni della consulenza tecnica e consente di comprendere l’iter decisorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    le violazioni di legge denunciate devono confrontarsi con la reale ratio decidendi e non risolversi in una rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice, decidendo nel merito, rigetti implicitamente richieste istruttorie incompatibili con la decisione adottata.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 232 c.p.c.

    la doglianza sulla prova testimoniale deve indicare in modo specifico l’incidenza decisiva dei capitoli di prova.

  • art. 210 c.p.c.

    la richiesta di esibizione deve essere specifica e rilevante; la sua omissione non è censurabile se la domanda è generica e la prova è irrilevante.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; può esserne disposto il carico anche in favore del terzo chiamato quando la chiamata sia resa necessaria dalla domanda infondata dell’attore.

  • art. 92 c.p.c.

    non ricorre soccombenza reciproca senza una reale domanda riconvenzionale o un esito parzialmente favorevole alla parte che la invoca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, quando la sentenza impugnata abbia già espresso una ricostruzione dei fatti sorretta da consulenza tecnica condivisa dal giudice di merito.
  • La motivazione è idonea quando il giudice di merito richiama le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio e, anche implicitamente, disattende le critiche del consulente di parte, purché il percorso argomentativo resti comprensibile.
  • Le doglianze relative all’istruttoria devono essere specifiche e autosufficienti; la mancata ammissione o l’omissione di prove non rileva se i capitoli sono inconferenti o se la prova richiesta è generica e non decisiva.
  • La condanna alle spese del terzo chiamato in garanzia può essere posta a carico dell’attore quando la chiamata sia stata resa necessaria dall’infondatezza della domanda principale; resta invece a carico del chiamante solo se la chiamata sia manifestamente infondata o abusiva.
  • La soccombenza reciproca non può essere invocata in assenza di una vera domanda riconvenzionale o di un effettivo accoglimento parziale delle pretese della parte che la deduce.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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