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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36379/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso proponeva la censura della decisione del Tribunale del riesame che, accogliendo l'impugnazione della Procura, aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva rifiutato la custodia cautelare in carcere. Il Ranno era accusato del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 in relazione a un episodio di danneggiamento con incendio commesso nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2021 in concorso con un soggetto pregiudicato; il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274, lett. c) c.p.p., valorizzando la violazione di prescrizioni della sorveglianza speciale (non allontanarsi in orario notturno, divieto di associarsi a pregiudicati), la pluralità e specificità dei precedenti penali e le ripetute condanne per evasione, e aveva disposto la misura carceraria ritenendo inadeguati gli arresti domiciliari e i dispositivi di controllo elettronico. In Cassazione il ricorrente deduceva genericamente carenza di motivazione sui presupposti per le esigenze cautelari e mancata indicazione delle ragioni per scegliere la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari di prevenzione della reiterazione criminosa, basandosi su elementi specifici: pluralità ed eterogeneità dei precedenti (anche per reati analoghi), le modalità del fatto contestato, la coerenza dell'episodio con la biografia criminale dell'imputato e le numerose condanne per evasione che rendevano poco credibile il rispetto di prescrizioni alternative. La Corte ha inoltre confermato che la scelta della misura carceraria è stata adeguatamente motivata e che ciò implica l'inopportunità dell'uso di misure di controllo elettronico. Per l'inammissibilità del ricorso è stata poi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; incarichi alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma relativa al reato contestato: la condotta addebitata al ricorrente (danneggiamento seguito da incendio in concorso) è inquadrata alla stregua di tale disposizione, usata per descrivere il fatto oggetto di indagine e valutare la gravità della condotta.

  • art. 274, lett. c) c.p.p.

    Richiamata come fondamento delle esigenze cautelari di prevenzione della reiterazione criminosa: la Corte ha confermato che, in presenza di precedenti e di elementi specifici sul fatto e sulla personalità, può essere adottata una misura idonea a impedire la reiterazione.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma che disciplina la scelta tra misure detentive e non detentive (es. arresti domiciliari): la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato la proporzionalità e l'adeguatezza, motivando l'esclusione degli arresti domiciliari per la concreta inattendibilità del rispetto delle prescrizioni.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamata implicitamente: la pronuncia del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari implica anche l'inopportunità dell'impiego di dispositivi elettronici di controllo a distanza, quando risulti probabile la violazione delle prescrizioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Norma procedurale che ha consentito al Procuratore Generale di inviare in forma scritta la requisitoria; citata nella fase di conclusioni.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia da svolgere a cura della cancelleria.

Massime di principio

  • La sussistenza di esigenze cautelari per pericolo di reiterazione va valutata mediante un giudizio prognostico fondato su elementi specifici: precedenti penali, modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato.
  • La pluralità e la specificità di precedenti, nonché condanne per evasione, possono rendere inadeguati gli arresti domiciliari e i dispositivi di controllo elettronico quando prospettano un'affidabilità insufficiente al rispetto delle prescrizioni.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere deve essere motivata con riferimento concreto ai fatti e alla personalità dell'imputato; motivazioni generiche o astratte sono vulnerabili, mentre argomentazioni puntuali e coerenti la rendono solida in sede di legittimità.
  • Le censure in Cassazione basate su rilievi meramente generici sulla motivazione sono spesso dichiarate inammissibili: occorre indicare vizi logico-giuridici specifici nella motivazione di merito.
  • La pronuncia di inadeguatezza degli arresti domiciliari comporta implicitamente la valutazione negativa circa l'utilizzo delle misure elettroniche di controllo se non è prevedibile l'osservanza delle prescrizioni.

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