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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31453/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo non specifico e manifestamente infondato, anche perché le attenuanti generiche risultavano già concesse in primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto un solo motivo contro la sentenza d'appello, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente reiterativa di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, priva di specificità perché non sviluppava una critica argomentata alla decisione impugnata, ed era comunque manifestamente infondata, poiché dalla sentenza impugnata risultava che le circostanze di cui all'art. 62-bis c.p. erano già state riconosciute dal giudice di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado, sicché la doglianza sul loro mancato riconoscimento era infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza sviluppare una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza è manifestamente infondata quando contesta il mancato riconoscimento di attenuanti generiche già concesse dal giudice di primo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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