Cassazione Penale, Sentenza n. 24417/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la decisione del Tribunale di accertare la pericolosità sociale dei coniugi e disporre la confisca di prevenzione di un fabbricato e di un terreno, sostenendo: 1) violazione di legge e manifesta illogicità nella valutazione della pericolosità sociale e della correlazione temporale tra la presunta attività delittuosa (associazione per delinquere) e gli acquisti immobiliari; i precedenti sarebbero bagatellari e la sentenza penale di primo grado sarebbe stata riformata in appello per prescrizione; 2) carenza e apparenza di motivazione circa la sproporzione fra redditi e valori degli immobili e sulla legittima provenienza dei beni, poiché non si sarebbe adeguatamente considerata la prova di donazioni documentate per complessivi 160.000 euro e si sarebbe sovrastimato il valore degli immobili e le spese di acquisizione e ristrutturazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione sia limitato alle violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente; ha quindi valutato che la Corte di appello aveva correttamente accertato la pericolosità sociale sulla base del curriculum criminale e delle risultanze penali, aveva compiuto verifiche cronologiche adeguate in relazione al periodo di manifestazione della pericolosità e aveva motivato in modo non manifestamente carente la valutazione della sproporzione economica, prendendo a riferimento il valore dichiarato al tempo degli acquisti e le entrate ufficiali. Le censure proposte attengono al merito o all'adeguatezza motivazionale non sindacabili in Cassazione nel rito di prevenzione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno ad una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lett. b)
La pericolosità sociale va accertata con riferimento alla complessiva biografia criminale e costituisce presupposto per la confisca di prevenzione; detta pericolosità determina anche il periodo temporale in cui i beni sono suscettibili di ablazione
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, sostanziale o processuale; la motivazione formalmente inesistente o meramente apparente rientra nella nozione di violazione processuale esaminabile
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali
Corte costituzionale
Ammette la possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende per profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni
Massime di principio
- Nel rito di prevenzione il controllo di Cassazione è limitato a violazioni di legge e a casi di motivazione assente o meramente apparente: censure di merito sul fatto o sulla valutazione probatoria sono inammissibili
- La pericolosità sociale si valuta sul complesso della biografia criminale e non su singoli precedenti presi isolatamente; essa delimita temporalmente i beni suscettibili di confisca (solo quelli acquisiti nel periodo di manifestazione della pericolosità)
- La sproporzione economica si apprezza confrontando il valore dei beni al tempo dell'acquisto (o il prezzo dichiarato) con le entrate ufficiali del nucleo; l'esistenza di entrate non documentate deve essere espressamente valutata e motivata
- La prova della legittima provenienza dei beni richiede elementi concreti e documentati (es. dichiarazioni, documenti fiscali, atti di donazione) e va specificamente valutata dal giudice della prevenzione; semplici allegazioni non documentate possono essere ritenute insufficienti
- Le censure che richiedono una rivalutazione del dato probatorio o economico (sopravvalutazione del valore, valutazione dei contributi finanziari ricevuti) rientrano nel merito e, se non dimostrano vuoto motivazionale, non sono ammissibili in Cassazione nel procedimento di prevenzione
- Impugnazioni ritenute irrituali o prive di fondamento tecnico possono comportare la condanna alle spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende
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