Cassazione Civile, Ordinanza n. 04394/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2013, sul presupposto del disconoscimento del credito d'imposta per spese di riqualificazione energetica. Egli ha sostenuto di avere inizialmente commesso un errore nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi, ma di averlo emendato mediante dichiarazioni integrative presentate in anni precedenti, con conseguente diritto a fruire del credito. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, annullando la cartella; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha invece ritenuto non emendabile la dichiarazione e ha confermato la cartella. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8, e 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la CTR aveva erroneamente escluso il diritto di emendare la dichiarazione e aveva motivato in modo non intelligibile, senza chiarire se e quando la dichiarazione integrativa relativa all'anno oggetto di causa fosse stata presentata e senza verificare la prova del diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della CTR era incomprensibile perché non chiariva se il contribuente avesse presentato o meno una dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta oggetto di lite e non spiegava il rapporto tra le dichiarazioni integrative degli anni precedenti e la dichiarazione relativa al 2013. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione integrativa è ammissibile, entro termini diversi a seconda che operi in danno dell'erario o del contribuente, e che il contribuente può comunque opporsi in giudizio alla maggiore pretesa fiscale e chiedere il rimborso nei limiti di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
è stato il paradigma del ricorso per cassazione, fondato su violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
disciplinava, ratione temporis, la possibilità di presentare dichiarazioni integrative entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo quando la correzione è diretta a evitare un danno per l'erario
art. 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
consente la correzione di errori od omissioni in danno del contribuente entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, con possibilità di compensazione del credito e di tutela contenziosa
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come termine entro il quale può essere presentata la dichiarazione integrativa se diretta a evitare un danno per la pubblica amministrazione
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
è la base normativa della cartella emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione
Cass. SS.UU. 30 giugno 2016, n. 13378
afferma che la dichiarazione integrativa è ammessa entro i limiti temporali previsti dalla legge e che il contribuente può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria e chiedere il rimborso nei termini previsti
Massime di principio
- In materia di dichiarazione dei redditi, l'emendabilità degli errori o omissioni è ammessa, ma il regime dei termini varia a seconda che la correzione operi in danno dell'erario o in danno del contribuente.
- Quando il contribuente invoca una dichiarazione integrativa per contestare una maggiore pretesa fiscale, il giudice di merito deve accertare in modo puntuale se la dichiarazione integrativa sia stata presentata, quando sia stata presentata e quale sia il suo rapporto con l'annualità oggetto di causa.
- La motivazione che nega in astratto il diritto all'emenda, senza confrontarsi con i dati fattuali rilevanti e con la sequenza temporale delle dichiarazioni, è insufficiente e può determinare la cassazione della decisione.
- Il contribuente può sempre opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ferma la necessità di allegare e provare i presupposti del credito d'imposta o della detrazione invocata.
- La dichiarazione integrativa, quando ammissibile, non elimina l'onere del contribuente di dimostrare il diritto sostanziale al beneficio fiscale richiesto.
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