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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23166/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello per: (i) nullità processuale ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per mancata notificazione dell'avviso di rinvio dell'udienza (udienza del 18/09/2025 rinviata al 29/09/2025 senza che il difensore dell'imputato fosse avvisato, con conseguente assenza del difensore di fiducia e sostituzione con difensore d'ufficio); (ii) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto all'affermazione di responsabilità (contestazione della correttezza della motivazione della condanna). Si rileva inoltre che il procedimento era stato svolto in contraddittorio scritto, senza trattazione orale, in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini (artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la mancata comunicazione del rinvio abbia determinato la nullità dell'udienza del 29/09/2025 ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., nullità tempestivamente eccepita e non sanata. Tuttavia, valutando d'ufficio la situazione processuale sostanziale ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., la Corte ha accertato che i reati ascritti (art. 641 cod. pen.) erano già estinti per prescrizione anteriormente alla sentenza di appello (termine prescrizionale al più tardi il 23/04/2024 anche tenuto conto dell'aumento per recidiva), e che non risultavano cause di sospensione. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Quanto agli effetti civili, la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.). I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti e niente sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 641 cod. pen.

    Norma che descrive il reato contestato; la Corte ha richiamato la pena prevista (inferiore ai 6 anni) utile al calcolo della prescrizione.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione invocato per error in procedendo; la Corte ha ritenuto ammissibile l'accesso agli atti per verificare la denuncia di nullità procedurale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Dispone la nullità dell'udienza quando è mancata la regolare partecipazione/convocazione delle parti o loro difensori; la Corte ha ritenuto nulla l'udienza decisa in assenza del difensore dell'imputato non avvisato del rinvio.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato e di pronunciare l'annullamento senza rinvio quando il fatto è estinto; applicata per dichiarare la prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello.

  • art. 161 cod. pen.

    Regola i termini della prescrizione; la Corte ha calcolato il termine massimo tenendo conto dell'aumento per recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

  • art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norme relative alla trattazione scritta e all'assenza di richiesta di trattazione orale; il procedimento di merito si era svolto in contraddittorio scritto senza richiesta di trattazione orale.

  • art. 97 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di difensore d'ufficio; applicato nell'udienza del 29/09/2025 quando il difensore di fiducia era assente e non avvisato.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Regola la prosecuzione del giudizio per la determinazione degli interessi civili; la Corte ha rinviato gli atti al giudice civile competente in grado di appello per la prosecuzione della richiesta risarcitoria.

  • leggi n. 103/2017, n. 3/2019, n. 134/2021

    Riferite come modifiche successive alla disciplina della prescrizione; la Corte ha ritenuto non applicabili tali disposizioni per essere più sfavorevoli e successive ai fatti, quindi non incidere sul calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione di un rinvio d'udienza al difensore può determinare la nullità dell'udienza successiva se la parte privata/non presente non è stata regolarmente informata; tale nullità, se tempestivamente eccepita, determina la nullità della decisione adottata in quella udienza.
  • La Corte di cassazione può, quand'anche accerti un vizio procedurale, rilevare d'ufficio e decidere sulla estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e annullare senza rinvio quando la prescrizione è già intervenuta prima della sentenza impugnata.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati gli aumenti previsti (es. per recidiva); le modifiche legislative successive che risultino più sfavorevoli all'imputato non si applicano retroattivamente ai fatti consumati prima del loro ingresso in vigore.
  • Quando la decisione penale è annullata per estinzione del reato, gli aspetti civili possono essere separati e rinviati al giudice civile competente per la prosecuzione del giudizio di risarcimento.
  • Se il procedimento di merito è svolto in contraddittorio scritto, l'assenza di istanza di trattazione orale nei termini conduce alla valutazione della causa sulla base degli atti scritti; tuttavia il rispetto delle formalità di notifica rimane imprescindibile.

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