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Sentenza

Sentenza n. 12300/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento datato 30.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0037274, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 – INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA EE00 – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;

Giustizia amministrativa202509617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 e EE00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla circostanza che l'ISFOA, istituto privato svizzero presso il quale era stato conseguito il titolo, non figurava tra le università accreditate dalle autorità elvetiche, non era autorizzato a rilasciare titoli abilitanti all'insegnamento e non apparteneva al sistema universitario svizzero. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché del soccorso istruttorio; il travisamento del diritto svizzero; la violazione della Convenzione di Lisbona, dell'Accordo tra Unione europea e Svizzera sulla libera circolazione delle persone, della direttiva 2005/36/CE, degli artt. 45 e 49 TFUE e dei principi elaborati dall'Adunanza plenaria; il difetto di istruttoria e di motivazione; la mancata valutazione delle misure compensative; la violazione dei principi di equivalenza funzionale, proporzionalità, ragionevolezza, fiducia reciproca, libera circolazione e non discriminazione; nonché la violazione della disciplina nazionale sul riconoscimento dei titoli esteri. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché, ai fini del riconoscimento internazionale di un titolo universitario, non è sufficiente che l'istituto sia autorizzato a operare nel Paese d'origine: occorre che sia riconosciuto o accreditato e faccia parte del relativo sistema di istruzione superiore. La Convenzione di Lisbona, l'Accordo italo-svizzero del 7 dicembre 2000 e il Manuale EAR richiedono la verifica dello status formale dell'istituzione e dell'accreditamento, quale garanzia della qualità della formazione. L'ISFOA, pur operando nello spazio formativo svizzero, non risultava riconosciuto o accreditato nel sistema universitario elvetico; pertanto il titolo non poteva essere qualificato come titolo di formazione o attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Il giudice ha escluso che le libertà di circolazione imponessero all'Italia di attribuire al titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine, rilevando inoltre che la professione docente non era stata dimostrata come regolamentata in Svizzera e che non ricorrevano i presupposti delle fattispecie esaminate dall'Adunanza plenaria. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata ritenuta non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento aveva carattere vincolato e l'apporto procedimentale della ricorrente non avrebbe potuto modificare l'esito. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell'illecito, del nesso causale e del danno. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici dell'11 aprile 1997

    "Istituti di insegnamento superiore" sono quelli che offrano "insegnamento superiore" e siano riconosciuti "dall'autorità competente di una Parte come appartenente al suo SISTEMA di insegnamento superiore".

    Ai fini del riconoscimento del titolo estero, l'istituzione deve essere non solo autorizzata a operare, ma anche riconosciuta o accreditata come parte integrante del sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine.

  • l. 11 luglio 2002, n. 148

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona; non consente il riconoscimento di titoli rilasciati da istituti non riconosciuti o accreditati nel sistema universitario dello Stato d'origine.

  • Direttiva 2005/36/CE, artt. 3, comma 1, lett. c), 11, lett. a), 12, 13 e 14

    Le nozioni di titolo di formazione, attestato di competenza e titolo assimilato presuppongono il rilascio da parte di un'autorità competente dello Stato d'origine o il ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva; in mancanza, non sorge l'obbligo di procedere alla comparazione o alle misure compensative.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, artt. 16 e 17

    Le garanzie e il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali non operano in assenza dei presupposti sostanziali per qualificare il documento estero come titolo riconoscibile.

  • Accordo tra il Consiglio Federale Svizzero e il Governo Italiano del 7 dicembre 2000, art. 1, comma 3

    "Sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari".

    Il reciproco riconoscimento riguarda esclusivamente i titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate indicate negli allegati all'Accordo e conseguiti mediante corsi regolari ordinari e completi.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2

    Le violazioni procedimentali, inclusa la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, sono non invalidanti per i provvedimenti vincolati quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • TFUE, artt. 45 e 49

    Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di riconoscere un titolo che non sia riconosciuto nello Stato d'origine né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di istruzione superiore conseguito all'estero, non è sufficiente che l'istituzione privata sia autorizzata a operare o appartenga genericamente allo spazio formativo dello Stato d'origine: occorre che essa sia riconosciuta o accreditata dalle autorità competenti come parte del sistema nazionale di istruzione superiore.
  • La Convenzione di Lisbona e gli accordi internazionali sul reciproco riconoscimento dei titoli non impongono di riconoscere titoli rilasciati da istituzioni non riconosciute o non accreditate nello Stato d'origine, poiché manca il presupposto formale che consente di qualificare l'ente come istituto di istruzione superiore appartenente al relativo sistema nazionale.
  • La direttiva 2005/36/CE presuppone che il titolo di formazione o l'attestato di competenza sia rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine o rientri nelle ipotesi di assimilazione previste dalla direttiva; in mancanza di tale presupposto, l'amministrazione non è tenuta a procedere alla comparazione sostanziale del percorso formativo né a valutare misure compensative.
  • Le libertà di circolazione e di stabilimento non obbligano lo Stato ospitante a prendere in considerazione un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato d'origine, né a conferirgli un valore giuridico superiore a quello che esso possiede nel Paese di provenienza.
  • La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato quando l'assenza dei presupposti sostanziali rende certo che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto modificare l'esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiPrimato del diritto UE e disapplicazione

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