Cassazione Civile, Ordinanza n. 00654/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del saldo del prezzo di materiale edile. La società ingiunta propose opposizione deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, perché il credito era stato ceduto a una banca prima della domanda monitoria; dall'altro, nel merito, l'eccessività della pretesa per asserita alterazione del materiale, imbibito d'acqua. In appello, l'opponente ottenne la revoca del decreto: la Corte territoriale ritenne che, essendo la cessione un negozio a efficacia traslativa immediata, dovesse essere notificata al debitore anche la retrocessione del credito dal cessionario al cedente, e che tale notificazione non fosse stata provata, né risultasse l'accettazione o conoscenza da parte del debitore. La ricorrente censurò questa decisione con più motivi, deducendo in particolare la violazione dell'art. 1264 c.c. perché la notifica della cessione e della retrocessione sarebbe atto a forma libera, finalizzato soltanto a rendere sicuro il pagamento al vero titolare, e sostenendo che la debitrice fosse comunque a conoscenza del ritrasferimento del credito per effetto di precedenti pagamenti parziali alla banca e di una diffida di pagamento successiva. Dedusse inoltre l'omesso esame della diffida del 14/10/2014 e la violazione dell'art. 1262 c.c. per la natura pro solvendo della cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta in diritto la censura sulla forma della notificazione della retrocessione del credito. Ha affermato che il ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente deve essere notificato al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c., ma che tale notificazione è atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Perciò la Corte d'appello aveva errato nel pretendere una specifica prova di una notificazione formale o di un'accettazione del debitore. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Il ritrasferimento del credito ceduto dal cessionario al cedente (cd. retrocessione del credito) deve essere notificato, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., al debitore"
La notificazione della cessione e della retrocessione del credito è richiesta per rendere opponibile al debitore il mutamento di titolarità, ma non deve rivestire forma vincolata: è sufficiente qualsiasi comunicazione idonea a portare a conoscenza del debitore la nuova titolarità del credito.
Il motivo che ne denunciava la violazione è rimasto assorbito; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma da parte della Corte.
"...sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ."
La conoscenza del mutamento di titolarità del credito può essere comunicata anche nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo necessaria una notificazione formale autonoma.
Massime di principio
- La retrocessione del credito dal cessionario al cedente, al pari della cessione originaria, deve essere portata a conoscenza del debitore per rendergli opponibile il mutamento del soggetto attivo del rapporto obbligatorio.
- La notificazione ex art. 1264 c.c. è un atto a forma libera: ciò che conta è l'idoneità della comunicazione a rendere il debitore consapevole della nuova titolarità del credito, non l'osservanza di particolari formalità.
- La prova dell'opponibilità al debitore può essere fornita anche attraverso comunicazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo o nel successivo giudizio di opposizione, purché esse risultino sufficienti a informare il debitore.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'erroneo rilievo della mancanza di una forma vincolata della notifica della retrocessione, la sentenza va cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti rilevanti ai fini della conoscenza del debitore.
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