Cassazione Penale, Ordinanza n. 31111/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, sul presupposto che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamandosi Corte cost. n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia deducendo un motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo è generico e meramente riproduttivo di censure già formulate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già esaminato e disatteso la richiesta con argomenti ritenuti immuni da vizi logici o giuridici. Dal testo non emerge il reato presupposto o la fattispecie sostanziale oggetto del giudizio, ma solo la questione sanzionatoria inerente alle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifica critica della motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la doglianza evidenzia reali vizi logici o giuridici della motivazione; non è sufficiente una mera reiterazione di argomenti già vagliati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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