Cassazione Penale, Ordinanza n. 08355/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo censurava la ritenuta sussistenza della recidiva infraquinquiennale, contestando che il giudice di appello avesse valorizzato un precedente penale recente, non specifico, per affermarne la rilevanza. La Corte di cassazione rileva però che il motivo di appello sul punto era meramente assertivo, limitandosi a chiedere l'esclusione della recidiva senza alcuna argomentazione, con conseguente aspecificità e inammissibilità del gravame sul punto. La Corte d'appello aveva comunque respinto la richiesta generica di esclusione della recidiva facendo riferimento a un precedente per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, ritenuto significativo in relazione al fatto oggetto del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo di appello sulla recidiva fosse aspecifico e quindi inidoneo a devolvere la questione al giudice di secondo grado; di conseguenza, la motivazione sintetica della Corte d'appello era sufficiente e non era configurabile il vizio denunciato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva infraquinquiennale può essere valorizzata dal giudice di merito, anche in base a un precedente penale recente, ove ritenuto significativo in rapporto al fatto per cui si procede; la censura deve però essere specifica per devolvere validamente la questione.
L'aspecificità del motivo di appello comporta inammissibilità del gravame sul punto e preclude l'effetto devolutivo, con conseguente insussistenza di un onere motivazionale ulteriore a carico del giudice d'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza sulla recidiva deve essere specifica e puntualmente argomentata; una richiesta meramente assertiva di esclusione della recidiva è inidonea a devolvere la questione al giudice di appello.
- Quando il motivo di appello è aspecifico e quindi inammissibile, il giudice di secondo grado non è gravato da un autonomo e approfondito onere motivazionale sul punto.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata attraverso il richiamo a precedenti penali recenti, purché tali precedenti siano apprezzati in rapporto alla concreta vicenda oggetto del giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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