Cassazione Penale, Ordinanza n. 32067/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 14/10/2024. Dal testo emerge che la censura riguardava, in sostanza, le statuizioni della sentenza di secondo grado in tema di aggravante contestata, di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e di diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano generici e ripetitivi, perché sostanzialmente sovrapponibili alle doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e non specificità dei motivi ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva comunque motivato in modo compiuto e non manifestamente illogico: ha valorizzato la distanza tra i contraenti come parametro dell'aggravante contestata, ha escluso l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. per l'entità del danno e per la già concessa attenuazione generica, e ha negato la sospensione condizionale per la presenza di plurimi precedenti ostativi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la riproposizione pedissequa delle doglianze di appello integra genericità e non specificità.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa in ragione dell'entità del danno e del complessivo trattamento già riconosciuto.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'attenuante invocata e alla sospensione condizionale della pena, senza ulteriore specificazione di articoli nel testo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono avere autonoma specificità e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproduzione delle doglianze già formulate in appello non assolve alla funzione critica del ricorso.
- La generica reiterazione di censure già esaminate dal giudice di merito rende i motivi soltanto apparenti e legittima la declaratoria di inammissibilità.
- Quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione completa e non manifestamente illogica sui punti devoluti, la cassazione non può essere utilizzata per una rivalutazione meramente assertiva delle stesse questioni.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa se il danno è significativo; il giudice può inoltre valorizzare il complessivo trattamento sanzionatorio già praticato nel bilanciamento delle circostanze.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata in presenza di precedenti penali ostativi, purché la decisione sia congruamente motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →