Cassazione Penale, Sentenza n. 35756/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la decisione del GUP del Tribunale di Torino del 19 giugno 2025, resa in giudizio abbreviato, con cui erano stati riconosciuti responsabili in concorso di rapina aggravata consumata, con assorbimento della tentata rapina contestata nella stessa imputazione, e di tentata estorsione. Ciascuno era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione e a 500 euro di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il primo motivo hanno chiesto di qualificare l’intera vicenda come un unico reato di estorsione consumata, sostenendo l’omogeneità e la continuità delle condotte, l’unicità dell’offesa e dell’utilità perseguita, e deducendo anche la violazione del divieto di bis in idem sostanziale. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto, richiamando il danno patrimoniale indicato in meno di 200 euro, una banconota contraffatta, il versamento di 2.000 euro alla persona offesa, l’assenza di violenza fisica e il movente asseritamente diretto a contrastare un illecito. Con il terzo motivo, indicato nel testo della decisione come quarto motivo, hanno invocato l’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p., sostenendo di aver versato prima del giudizio 2.000 euro per riparare il danno patrimoniale, quantificato in 190 euro, e quello morale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la rapina era stata consumata con l’apprensione violenta e minacciosa del portafoglio e del suo contenuto; il giorno successivo, in luogo diverso e con condotta autonoma, gli imputati avevano tentato di costringere la stessa persona offesa a consegnare altri 5.000 euro. La cesura temporale e spaziale e la diversità dei beni coinvolti escludevano l’unicità del fatto estorsivo e giustificavano il concorso materiale di rapina consumata e tentata estorsione, unificate dalla continuazione. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’attenuante della lieve entità richiede una valutazione complessiva dell’azione e può essere esclusa anche quando la lievità manchi per modalità e circostanze della condotta o per il danno o pericolo; la Corte territoriale aveva motivatamente valorizzato le intimidazioni ripetute, crescenti e pianificate, la sottrazione dei beni personali e il successivo tentativo di ottenere 5.000 euro, nonché il pregiudizio morale. La censura sull’attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. è stata ritenuta non consentita perché diretta a ottenere una nuova valutazione di fatto: il giudice di appello aveva motivatamente escluso che il versamento di 2.000 euro riparasse integralmente il danno patrimoniale e quello arrecato all’incolumità personale o alla libertà individuale. La Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che la prima fattispecie è integrata allorquando l’agente sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile e, quindi, pone in essere egli stesso uno spossessamento violento di beni a fini di profitto, mentre l’estorsione si configura in presenza di una specifica condotta di violenza o minaccia che, seppur sempre finalizzata ad un depauperamento patrimoniale correlato al profitto per l’agente, è volta a costringere la persona offesa a consegnare la cosa, sicchè manca un’apprensione diretta da parte del soggetto attivo e non vi è un totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente.
La rapina comporta l’apprensione diretta della cosa da parte dell’agente mediante violenza o minaccia diretta e ineludibile; nell’estorsione, invece, la vittima è costretta a consegnare la cosa, conservando una residua capacità di autodeterminazione. Le fattispecie hanno strutture distinte e possono concorrere quando le condotte realizzate integrino autonomamente entrambe.
La rapina si differenzia dall'estorsione in virtù del fatto che la prima fattispecie è integrata allorquando l’agente sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile e, quindi, pone in essere egli stesso uno spossessamento violento di beni a fini di profitto, mentre l’estorsione si configura in presenza di una specifica condotta di violenza o minaccia che, seppur sempre finalizzata ad un depauperamento patrimoniale correlato al profitto per l’agente, è volta a costringere la persona offesa a consegnare la cosa, sicchè manca un’apprensione diretta da parte del soggetto attivo e non vi è un totale annullamento della capacità del soggetto passivo di determinarsi diversamente.
L’estorsione ricorre quando violenza o minaccia mirano a costringere la vittima a consegnare la cosa, senza apprensione diretta da parte dell’agente e senza totale annullamento della capacità della vittima di determinarsi. La sua struttura è distinta da quella della rapina e può concorrere con questa se le condotte sono autonome.
La diminuente de qua, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche ai delitti consumati o tentati di estorsione e rapina a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso e va dunque parametrata all'azione effettivamente compiuta dall'agente, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti.
L’attenuante della lieve entità applicabile a rapina ed estorsione, anche tentate, richiede una valutazione complessiva dell’azione concreta. Può essere esclusa se la lievità difetta rispetto all’evento, alle caratteristiche o modalità della condotta, alle circostanze, oppure all’entità del danno o del pericolo.
Va ricordato che in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina, come anche in quello di estorsione, va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa o a costringere la vittima alla corresponsione di utilità, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa; il risarcimento dev'essere integrale ed effettivo e la valutazione in tal senso spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, come avvenuto nel caso di specie, il carattere pienamente satisfattivo dell’azione riparatoria nei termini di cui sopra, anche ove eventualmente accettata dalla parte lesa.
Nei delitti di rapina ed estorsione il risarcimento rilevante ai fini dell’attenuante deve essere integrale ed effettivo e comprendere sia il pregiudizio patrimoniale sia quello fisico o morale arrecato all’incolumità personale o alla libertà individuale. Spetta al giudice verificare l’effettiva integralità della riparazione e motivatamente negarla anche se la persona offesa abbia accettato il pagamento.
Deve allora affermarsi che correttamente il Collegio del merito ha ritenuto sussistente il concorso materiale dei reati di rapina consumata e tentata estorsione, unificati dal vincolo della continuazione, atteso che le condotte accertate posseggono, ciascuna, una autonoma consistenza giuridica ed integrano gli elementi costitutivi di entrambe le rispettive fattispecie incriminatrici, tra loro prive di rapporto di specialità in senso strutturale.
Condotte autonome che integrano distinti reati possono concorrere materialmente ed essere unificate dal vincolo della continuazione quando la decisione di merito accerti tale vincolo.
Il giudizio si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
In assenza di rituale richiesta di trattazione orale, il giudizio di cassazione si svolge con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rapina si distingue dall’estorsione perché nella prima l’agente sottrae direttamente la cosa con violenza o minaccia diretta e ineludibile, mentre nella seconda la violenza o la minaccia costringe la vittima a consegnarla, senza apprensione diretta dell’agente e senza totale annullamento della capacità di autodeterminazione della persona offesa.
- Rapina ed estorsione possono concorrere materialmente quando le condotte, considerate nella loro sequenza, hanno autonoma consistenza giuridica e integrano separatamente gli elementi costitutivi dei due reati; la diversità della qualificazione può essere corroborata da una cesura temporale e spaziale e dalla diversità dei beni cui le condotte si riferiscono.
- L’attenuante della lieve entità applicabile ai delitti di rapina ed estorsione, consumati o tentati, richiede una valutazione complessiva dell’azione effettivamente realizzata. La ridotta entità del danno patrimoniale non è da sola decisiva se la lievità difetta per modalità, mezzi, circostanze, pericolo o caratteristiche dell’evento.
- Per l’attenuante del risarcimento del danno nei delitti di rapina ed estorsione, la riparazione deve essere integrale ed effettiva e comprendere tanto il danno patrimoniale quanto quello fisico o morale arrecato all’incolumità personale o alla libertà individuale; il giudice può escluderne motivatamente l’integralità anche quando il pagamento sia stato accettato dalla persona offesa.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto sulla gravità complessiva della condotta o sull’integralità del risarcimento, quando la decisione impugnata abbia fornito una motivazione adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35610/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35612/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35613/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35616/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35617/2026 del 08/10/2026
- Sentenza penale · 8 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35619/2026 del 08/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →