Sentenza n. 13538/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - dell’esclusione, per il mancato superamento della prova di capacità operativa espletata in data 10 aprile 2024, a causa dell’insufficiente esecuzione dell’esercizio di cui all’allegato C del bando di concorso “MODULO 2 – lett. C)” (scavalcamento della parete in legno, alta m 2), dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018, esclusione anticipata dalla Commissione d’esame in data 10 aprile 2024 al termine della prova di capacità operativa e resa nota sulla posizione personale dei ricorrente nel sito istituzionale www.vigilfuoco.it, sezione concorsi; - del verbale della Commissione d’esame del 10 aprile 2024 e della scheda di valutazione relativa alla ricorrente; - dell’art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14 novembre 2018) nella parte in cui richiama l’allegato “C” il quale stabilisce che “la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento della prova di capacità operativa, relativa allo scavalcamento di una parete in legno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già riammessa in via cautelare alla procedura dopo una precedente esclusione per il mancato superamento dell'esercizio delle trazioni alla sbarra, ha impugnato la seconda esclusione, intervenuta dopo la ripetizione della prova di capacità operativa del 10 aprile 2024, sostenendo che l'insuccesso nello scavalcamento della parete in legno fosse dipeso da un infortunio verificatosi durante la prova e non adeguatamente considerato dalla Commissione. Ha inoltre impugnato il verbale della Commissione, la scheda di valutazione e la previsione del bando secondo cui la mancata esecuzione o il mancato superamento di una parte della prova determina la non idoneità complessiva. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato ha disposto una nuova riammissione e ripetizione della prova. L'amministrazione ha quindi riferito che la candidata, convocata due volte nel 2026, era stata assente ingiustificata alla seconda convocazione del 9 aprile 2026, circostanza non contestata dalla ricorrente, la quale non ha impugnato la conseguente nuova esclusione né ha manifestato persistenza dell'interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nuova esclusione derivante dall'assenza della candidata alle prove del 9 aprile 2026 ha sostituito e reso non più attuale l'interesse a contestare la precedente esclusione per inidoneità nella prova di scavalcamento. L'assenza alla seconda convocazione, non contestata, era idonea a determinare autonomamente l'esclusione ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023, che prevede l'esclusione in caso di assenza ingiustificata o di mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, agli accertamenti di idoneità. La condotta processuale della ricorrente, che non ha svolto ulteriori difese né impugnato la nuova esclusione con motivi aggiunti o ricorso autonomo, ha confermato l'assenza di un interesse concreto e attuale alla decisione sulla precedente esclusione. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria
La disposizione consente di fondare una nuova esclusione autonoma sulla seconda mancata partecipazione agli accertamenti, rendendo non più attuale l'interesse a contestare una precedente esclusione per inidoneità.
La circostanza dell'assenza alla seconda convocazione, non contestata dalla ricorrente, è stata valorizzata dal giudice ai fini della decisione.
La condotta processuale della ricorrente e la mancata contestazione della nuova esclusione sono state considerate ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, un candidato è nuovamente escluso dalla medesima procedura per una causa autonoma e successiva, la nuova esclusione può far venir meno l'interesse concreto e attuale a contestare la precedente esclusione, se quest'ultima è ormai sovrastata dal nuovo provvedimento.
- La mancata contestazione, da parte del ricorrente, della nuova esclusione e l'assenza di ulteriori difese o di una manifestazione di persistenza dell'interesse consentono al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle procedure di accertamento dell'idoneità, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, può determinare autonomamente l'esclusione del candidato dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69.
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