Cassazione Penale, Sentenza n. 13412/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dedotto dal difensore dell'imputato con contestazione della configurabilità del reato di estorsione (art. 629 c.p.) nelle ipotesi anteriori all'assunzione, per mancanza di diritto soggettivo all'assunzione e di condotta minacciosa; censure sulla valutazione probatoria circa le somministrazioni di denaro ad alcune persone offese (capo A, B e C) — in particolare l'assenza di interruzione del rapporto di lavoro, l'inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili, la mancanza di riscontri nei contatti telefonici e messaggi e la difforme ricostruzione degli importi e delle epoche dei versamenti — nonché doglianza per il rifiuto della Corte d'Appello di rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) relativamente a registrazioni/messaggi, ritenuti dall'imputato decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondate le censure volte a estendere il principio di illegittimità dell'estorsione ai casi di richiesta di denaro in cambio di opportunità di lavoro, affermando che nella fattispecie l'imputato, pur non essendo formalmente datore di lavoro, aveva acquisito un potere di fatto di condizionare assunzioni e rinnovi tramite agenzie e interventi diretti, imponendo versamenti sia per l'instaurazione che per la prosecuzione dei rapporti. La Corte ha confermato l'analisi dei giudici del merito sulla credibilità e sulla coerenza delle dichiarazioni delle parti civili, sul significato dei contatti e della messaggistica come elementi corroboranti e sulla possibilità di ravvisare sia l'elemento soggettivo dell'ingiusto profitto che il danno per le vittime. Ha altresì ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, poiché i messaggi erano nella disponibilità dell'imputato e non decisivi. Esito pratico: confermata la condanna pronunziata in sede di merito (preliminarmente: condanna per estorsione continuata con pena alla reclusione già determinata in grado di merito), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato di estorsione può ritenersi integrato anche quando l'agente, pur non essendo formalmente datore di lavoro, eserciti un potere di fatto nel condizionare assunzioni e rinnovi (anche tramite agenzie interinali) e sfrutti lo stato di necessità delle vittime. Inoltre si applica la nozione di continuità per le richieste di denaro correlate alla minaccia di non rinnovare contratti a termine.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio procedurale che consente motivazioni concise in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti e ritenuto manifestamente infondato.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato sulla credibilità e coerenza delle dichiarazioni delle parti civili e sulla loro corroborazione da contatti e messaggi.
Richiamato indirettamente in tema di motivazione della sentenza di merito e del sindacato in cassazione sull'istruttoria; la Corte ha escluso travisamenti dei fatti o manifeste illogicità nelle valutazioni dei giudici di merito.
Riferito al sindacato sulle prove e sulle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze difensive relative a mancanza di riscontri e incoerenze.
art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che regola la rinnovazione dell'istruttoria e il potere del giudice di merito di respingere richieste di acquisizione di prove: la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto perché i messaggi erano nella disponibilità dell'imputato da tempo e non decisivi per il giudizio.
Massime di principio
- La fattispecie dell'estorsione non è vincolata alla sola posizione formale di "datore di lavoro": può integrarsi quando un soggetto detenga un potere di fatto nel determinare assunzioni o rinnovi e condizionando tali eventi alla corresponsione di denaro (anche tramite agenzie interinali).
- Per configurare l'estorsione non è necessaria una correlazione temporale rigidissima tra pagamento e rinnovo/assunzione; è sufficiente un collegamento causale qualificato tra la richiesta di denaro e la minaccia di impedire l'assunzione o il rinnovo.
- La valutazione della credibilità delle parti e la valutazione probatoria (dichiarazioni, messaggistica, contatti telefonici) spettano ai giudici di merito e la Cassazione non può sostituirsi al loro libero apprezzamento salvo manifeste illogicità o travisamenti dei fatti.
- Le richieste di rinnovazione istruttoria possono essere respinte se le prove richieste erano nella disponibilità della parte da tempo e/o non risultano decisive per l'accertamento; la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- La nozione di 'interruzione' del rapporto di lavoro può includere sospensioni di fatto comunicate oralmente o telefonicamente; tali sospensioni, se imposte come conseguenza della mancata corresponsione di somme, possono costituire elemento della condotta estorsiva.
- Anche versamenti di importi ripetuti e relativamente modesti nel tempo, se dimostrati come collegati a richieste illecite e alla minaccia di pregiudicare l'impiego, possono concorrere a formare il quadro dell'estorsione continuata.
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