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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12043/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificata nel 2018, emessa per il recupero di due cartelle relative a debiti IRPEF 2005 e IRAP 2012, oltre interessi e sanzioni. Alla controversia era stato riunito anche l’atto di pignoramento presso terzi promosso dall’agente della riscossione in relazione alle medesime cartelle e a una terza cartella, poi pagata. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per la terza cartella, cioè quella da cui aveva avuto origine il pignoramento. In appello l’agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto delle doglianze del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: primo, violazione dell’art. 100 c.p.c. per sopravvenuta carenza di interesse dell’agente della riscossione a coltivare l’appello, sostenendo che nel corso del giudizio esecutivo sarebbe intervenuta l’inefficacia/estinzione del pignoramento e l’annullamento d’ufficio degli atti; secondo, omessa pronuncia ex artt. 112 e 360 c.p.c. sulla nullità o inesistenza dell’intimazione, asseritamente notificata in violazione delle regole sulla notificazione digitale via PEC; terzo, omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità e ultroneità dell’intimazione, perché contenente somme non dovute e interessi calcolati su importi già iscritti a ruolo come interessi e sanzioni. Il ricorrente ha anche contestato la tempestività del controricorso dell’ADER, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata, in via preliminare e assorbente, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha accertato, sulla base delle allegazioni e produzioni del contribuente, che le pretese sottese all’intimazione e agli atti esecutivi erano venute meno: una cartella era stata pagata dopo il pignoramento, una seconda era stata annullata per effetto del giudicato favorevole sul relativo tributo, la terza era stata sgravata perché di importo inferiore alla soglia prevista. Di conseguenza ha dichiarato cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso. Ha compensato integralmente le spese in ragione delle diverse cause della caducazione delle cartelle e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione. Il dispositivo finale risulta troncato nel testo fornito, ma la motivazione indica chiaramente l’estinzione sostanziale della lite per sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire o a impugnare deve persistere sino alla decisione; la sopravvenuta carenza di interesse può rilevare anche in cassazione e comporta cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia è deducibile quando il giudice non si sia espressamente pronunciato su una domanda o eccezione ritualmente proposta.

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati come parametri del ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo implicitamente dalla tassonomia; nel testo non vi è una specifica elaborazione sulla prova.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, come nel processo civile, il giudice deve rilevare anche d’ufficio la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che eliminano il contrasto tra le parti e fanno venir meno l’interesse attuale alla decisione.
  • L’interesse ad agire o a impugnare deve esistere sia al momento della proposizione dell’azione sia al momento della decisione; se nel frattempo la pretesa sostanziale è venuta meno, il giudizio non deve essere deciso nel merito.
  • La cessazione della materia del contendere può derivare da pagamenti, sgravio o annullamento degli atti impositivi o esecutivi che costituiscono il petitum della lite, anche se le cause estintive sono differenti tra loro.
  • Quando il venir meno dell’interesse è accertato sulla base delle produzioni di parte, l’esame dei motivi di ricorso diventa superfluo e può essere omesso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si applica fuori dei casi espressamente previsti di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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