Cassazione Penale, Sentenza n. 16366/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di 62.995 euro disposto per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. Contestano violazione degli artt. 253 cod. proc. pen. e 648-bis cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione riguardo al fumus commissi delicti. Hanno sostenuto che il denaro fosse provento dell'attività imprenditoriale di Andrea (ristorazione), che lo zaino contenente la somma fosse di esclusiva pertinenza di Andrea e che mancassero elementi che colleghino la somma a reati fiscali. Hanno altresì ritenuto che il Tribunale non abbia individuato con precisione il reato presupposto e abbia valutato erroneamente la documentazione contabile prodotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le doglianze sollevate attengono al merito e alla valutazione degli elementi indiziari, materie non sindacabili in sede di legittimità salvo violazioni di legge o vizi motivazionali assoluti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Brescia avesse fornito una motivazione coerente e sufficiente, fondata su elementi come la sproporzione tra somme sequestrate e redditi dichiarati, il pregresso coinvolgimento di Marco in un sistema di evasione fiscale con precedente sequestro, il rinvenimento di macchine conta soldi, documentazione contabile e timbri di società non riconducibili direttamente agli indagati, nonché l'assenza di una valida giustificazione della provenienza lecita del denaro. La documentazione difensiva è stata considerata insufficiente alla luce dei redditi esigui, dell'esposizione debitoria e delle anomalie contabili. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; nel caso è il reato asseritamente commesso da cui deriverebbe la provenienza illecita delle somme sequestrate.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione ai vizi di motivazione; la Corte rileva che le censure sulla motivazione devono essere tali da configurare una violazione di legge per essere esaminate in cassazione.
Limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo: è ammesso solo per violazione di legge (error in iudicando o in procedendo) e non per semplice rivalutazione del merito.
Norma che consente la condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre il pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Consolidato orientamento secondo cui il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se la motivazione è del tutto assente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; valutazioni di fatto coerenti con le indagini non sono sindacabili in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso prevalentemente per violazione di legge; le censure che si limitano a criticare la valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- La Corte non riesamina valutazioni di fatto e di merito che risultino argomentate e prive di manifesta illogicità o contraddittorietà; per ottenere accoglimento occorre dimostrare vizi formali o assoluta carenza motivazionale.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro di somme contestate come provento di reato è necessario produrre documentazione precisa e congruente che giustifichi la provenienza lecita (es. registri di cassa, dichiarazioni fiscali coerenti, giustificativi di entrate in contanti) e spiegare eventuale sproporzione con i redditi dichiarati.
- La prova di esclusiva pertinenza di un bene a uno solo degli indagati richiede elementi documentali o investigativi idonei a escludere la disponibilità degli altri; la mera contestazione di residenza non è sufficiente.
- La presenza di elementi aggravanti (precenti coinvolgimenti in fatti analoghi, strumenti da ufficio contabile, timbri societari, documentazione contabile di terzi) rafforza l'apparato indiziario e rende più difficile la discolpa in sede di riesame.
- Chi impugna deve evitare censure generiche e riproposizioni alternative dei fatti: in cassazione sono richieste censure di legge specifiche e fondate.
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