Cassazione Penale, Ordinanza n. 09334/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per concorso nell'estorsione è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di estorsione, sostenendo in sostanza l'insussistenza di un contributo concorsuale oggettivo e soggettivo. In secondo luogo, ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha rilevato che il primo motivo riproduceva censure già formulate in appello e già puntualmente disattese con motivazione congrua, evidenziando elementi fattuali idonei a fondare il concorso della ricorrente nel reato. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con la sola assenza di elementi positivi e che il trattamento sanzionatorio era adeguatamente giustificato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., non essendo necessaria una confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice dell'estorsione rispetto alla quale è stata ritenuta integrata, nella specie, la partecipazione concorsuale della ricorrente.
Richiamato come criterio sufficiente a sorreggere la motivazione sul trattamento sanzionatorio, specie quando la pena è contenuta nel minimo e non sono formulate censure specifiche.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- La responsabilità per concorso nel reato può essere confermata quando la motivazione di merito individui specifici elementi fattuali da cui desumere, congiuntamente, il contributo oggettivo e quello soggettivo del concorrente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo anche quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato, senza dover esaminare analiticamente ogni circostanza allegata dalle parti.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se il giudice dia conto, anche sinteticamente, dell'applicazione dei criteri legali di commisurazione o qualifichi la pena come congrua/equa, soprattutto quando il trattamento sanzionatorio si collochi nel minimo edittale.
- In sede di ricorso per cassazione, una censura sulla misura della pena non può fondare l'annullamento se non indica specifici errori nell'applicazione dei criteri legali o manifesta illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
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