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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08720/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di violenza privata per difetto di querela, aveva assolto l'imputato dagli episodi del 10 e 11 ottobre relativi alla violazione delle prescrizioni della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, e aveva confermato nel resto la condanna, rideterminando la pena in un anno di reclusione per un episodio del 16 ottobre. In cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge per omesso rilievo della prescrizione alla data di lettura del dispositivo; con un secondo motivo, violazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse basata su un accertamento sommario e che non fosse stato chiarito perché la mancata risposta alla bussata dei carabinieri non potesse essere imputata alla madre convivente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, applicando gli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p., il termine di prescrizione non risultava ancora decorso, tenuto conto dell'effetto della recidiva reiterata, con un termine complessivo di 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dalla consumazione del reato. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione ampia e puntuale, anche mediante richiamo all'annotazione di servizio dei Carabinieri, e la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 2, c.p.

    Nel calcolo della prescrizione occorre considerare il termine base e gli effetti del regime richiamato dalla Corte, con conseguente mancato spirare del termine alla data della decisione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    L'effetto interruttivo incide sul calcolo complessivo del tempo necessario a maturare la prescrizione, che nel caso concreto non era ancora decorso.

  • art. 533 c.p.p.

    La responsabilità penale deve poggiare su un accertamento motivato e completo; la censura è inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La prescrizione va verificata applicando correttamente le norme sul termine base e sugli effetti interruttivi o sospensivi; se il termine complessivo non è ancora maturato, la doglianza è infondata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura alternativa degli elementi di fatto, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e puntuale.
  • La violazione dell'art. 533 c.p.p. non è configurabile quando la censura si limita a prospettare una diversa valutazione delle prove senza evidenziare reali lacune logiche o giuridiche della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazionePrescrizione del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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