Cassazione Penale, Sentenza n. 09955/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DI RAIMONDO era stato condannato in grado di appello per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. con confisca contestuale (in precedenza la Corte di cassazione, con sentenza 2022, aveva assolto per un episodio e dichiarato la prescrizione per il resto, rideterminando la somma da confiscare). Il ricorrente ha promosso incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca alla luce del principio enunciato da Sez. U. (Esposito) secondo cui l'art. 578-bis c.p.p., introdotto nel 2018, ha natura anche sostanziale e pertanto non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (configurando così un terreno per revoca). In sede di esecuzione la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza ritenendo insuperabile il giudicato e rilevando che la confisca era stata disposta in cognizione e non in esecuzione; il ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo errata applicazione dell'art. 578-bis, vizio di motivazione e violazione dell'art. 673 c.p.p. per mancato bilanciamento con i principi di rango costituzionale e sovranazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il mutamento giurisprudenziale, anche se proveniente da Sezioni Unite, non è idoneo a travolgere il giudicato formato, salvo i casi di abolitio criminis derivante da abrogazione legislativa o da declaratoria di incostituzionalità della norma penale. Sulla base degli orientamenti della Corte costituzionale (sent. n. 230/2012) e della giurisprudenza di legittimità (tra cui Stea e altre pronunce), la Corte ha ritenuto insuperabile la formazione del giudicato e, dunque, inammissibile la revoca della confisca richiesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma in base alla quale è stato contestato e condannato il ricorrente; la sentenza impugnata si riferisce al reato come fatto storico da cui deriva la misura patrimoniale contestata
«La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore»
La giurisprudenza (Sez. U., Esposito) ha interpretato la norma come avente natura sostanziale rispetto alla confisca per equivalente, con conseguente non retroattività rispetto a fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Tuttavia, nella vicenda concreta la Corte ha ritenuto che il mutamento giurisprudenziale fondato su tale interpretazione non possa, da solo, revocare un giudicato formatosi in precedenza.
Norma che disciplina la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ambito di applicazione di art. 673 non comprende il semplice mutamento giurisprudenziale, salvo abrogazione o declaratoria di incostituzionalità della norma penale
Corte cost. sent. n. 230 del 23/05/2012
«non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen. ... il mutamento giurisprudenziale ... non può essere esteso ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività»
La Corte costituzionale ha stabilito che il mutamento di orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite non integra, di per sé, ragione di revoca del giudicato; le Sezioni Unite hanno efficacia persuasiva ma non vincolante che giustifichi la rimozione di sentenze già passate in giudicato
Sez. U. Esposito (n. 4145/29/09/2022)
«La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. ... è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore»
Orientamento secondo cui l'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale con riferimento alla confisca per equivalente e quindi non può operare retroattivamente
Sez. U. Massini (n. 13783/26/09/2024)
Pronuncia citata come parziale revisione dell'orientamento; la Corte nel caso concreto la prende in considerazione ma conferma che il mutamento giurisprudenziale non equivale a fenomeno abrogativo o a declaratoria di incostituzionalità tale da travolgere il giudicato
Sez. 3, n. 32469 del 01/06/2023 (Stea)
Decisione di legittimità che recepisce i principi della Corte costituzionale circa l'impossibilità di estendere l'effetto travolgente di un mutamento giurisprudenziale al giudicato, salvo ipotesi di incostituzionalità o abrogazione
Sez. 2, n. 1729 del 11/07/2024
Pronuncia citata dal ricorrente per distinguere confisca diretta e confisca per equivalente e per sostenere la retroattività della legge sfavorevole per la confisca diretta; la Corte nel caso in esame ha ritenuto tale richiamo inappropriato rispetto alla fattispecie concreta e non idoneo a superare il giudicato
Massime di principio
- Un mutamento di orientamento giurisprudenziale, anche se espresso dalle Sezioni Unite, non travolge automaticamente i giudicati già formatisi: per la revoca della sentenza è necessaria una abrogazione legislativa o una declaratoria di incostituzionalità che determini un'abolitio criminis
- L'art. 578-bis c.p.p., quando interpretato come norma avente rilievo sostanziale rispetto alla confisca per equivalente, non opera retroattivamente sui fatti anteriori alla sua entrata in vigore; tuttavia tale interpretazione non vale, di per sé, a revocare provvedimenti definitivi
- Occorre distinguere se la confisca è stata disposta in sede di cognizione (sentenza) o in sede esecutiva: l'eventuale applicazione retroattiva di norme o interpretazioni potrebbe avere esiti differenti, ma il giudicato resta in ogni caso barriera principale
- Le decisioni delle Sezioni Unite hanno efficacia persuasiva e di nomofilachia, ma non creano un vincolo gerarchico che imponga al giudice dell'esecuzione di revocare un giudicato contraddetto da precedente decisione; l'assenza di vincolatività limita la portata dell'overruling giurisprudenziale
- In casi simili è utile valutare tempestivamente le eventuali strade alternative (istanze di carattere costituzionale, questioni pregiudiziali o strumenti impugnatori prima del passaggio in giudicato) perché il semplice cambiamento di orientamento giurisprudenziale dopo la formazione del giudicato difficilmente consente la revoca
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