Cassazione Penale, Sentenza n. 35253/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge penale; 2) vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come furto con strappo consumato e non tentato. Il ricorrente contestava che, poiché durante la fuga il telefono era stato abbandonato o nascosto e recuperato da terzi, non si era realizzato l'impossessamento tale da integrare consumazione del furto, invocando la distinzione tra sottrazione e impossessamento e il principio di offensività.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, confermando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui è consumato il furto quando l'agente abbia conseguito anche brevemente la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nel caso specifico l'imputato aveva occultato il telefono sotto la sabbia e quindi era venuta meno la sfera di controllo del danneggiato. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Circostanza aggravante che la Corte d'appello ha escluso in sede di gravame; citata nell'istruttoria del procedimento di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; richiamata in relazione al contenuto delle censure dedotte dal difensore.
Norma che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale in Corte di cassazione, citata nel procedimento.
Dispositivo che disciplina le conseguenze economiche in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, applicato per condannare il ricorrente alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., n. 52117/2014 Prevete; Sez. 5, n. 48880/2018 e altre)
Principio consolidato secondo cui la distinzione tra furto consumato e tentato si fonda sulla acquisizione anche momentanea della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa da parte dell'agente; non è decisivo il tempo ma l'effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione del bene.
Massime di principio
- Per qualificare il furto come consumato non è necessario un possesso duraturo: è sufficiente che l'agente abbia conseguito anche per breve tempo la piena ed esclusiva disponibilità della cosa.
- La perdita del controllo dell'oggetto da parte della vittima e il rischio concreto di definitiva dispersione sono elementi decisivi per la consumazione; interventi successivi di terzi o della polizia che impediscano l'effettiva consumazione non escludono automaticamente la consumazione se il possesso era già stato realizzato.
- Le questioni di fatto e la valutazione delle prove (p. es. se il bene sia stato effettivamente occultato dal reo) non sono sindacabili in cassazione se non per i profili ristretti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza; i ricorsi che si limitano a contestare valutazioni probatorie difficilmente vengono accolti.
- Un ricorso in cassazione manifestamente infondato può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); pertanto va valutata con attenzione la fondatezza dei motivi prima di proporre impugnazione.
- In casi analoghi, per difendersi efficacemente è utile dimostrare l'assenza di acquisizione di disponibilità sulla cosa (ad esempio impossibilità materiale di occultamento o impossesso) o che l'azione si è arrestata prima dell'acquisizione effettiva, indicando elementi di prova specifici e non solo supposizioni.
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