Cassazione Penale, Sentenza n. 24752/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nicoloro impugna la conferma della condanna per il reato di calunnia per aver falsamente accusato Silvio Maietta di lesioni colpose e omissione di soccorso: deduce nullità della sentenza per omessa/errata notifica della citazione in appello (sostenendo di aver eletto domicilio presso la propria abitazione e non presso il difensore), contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo (si era prodotto un decreto di archiviazione del G.I.P. di Trieste e l'assicurazione non aveva sporto querela) e soggettivo del reato (mancata prova della consapevolezza della falsità), lamenta carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e contesta il rifiuto della sospensione condizionale della pena in ragione di un precedente del 2008 che, secondo la difesa, sarebbe estinto in relazione a un patteggiamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto inammissibile anche una nota e documentazione tardive e non autenticate. Sul profilo della notifica ha accertato che Nicoloro aveva eletto domicilio presso il difensore (verbale del 6/7/2017 e procura depositata), perciò la notifica effettuata allo studio del difensore era valida e non sussiste nullità assoluta; l'eccezione andava sollevata immediatamente e comunque non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio. Quanto al merito, i giudici di merito hanno motivato in modo congruo l'affermazione della calunnia: l'elemento oggettivo è integrato dalla potenzialità di sottoporre il presunto calunniato ad indagini e procedimento penale; l'elemento soggettivo è stato desunto dalla certezza della falsità e dalla reiterazione della stessa, dalle contraddizioni e dalle circostanze incongruenti nelle dichiarazioni del ricorrente e dall'inattendibilità del testimone da lui indicato tardivamente. La mancata costituzione di parte civile o la mancata querela dell'assicurazione non esclude la configurabilità della calunnia. Sulla questione delle attenuanti e della sospensione condizionale la Corte ha confermato che il precedente derivante da sentenza di patteggiamento (pena detentiva applicata) costituisce precedente valutabile ai fini del diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, anche se il reato è stato successivamente estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina dell'elezione di domicilio; la notificazione eseguita presso il domicilio eletto dal difensore è valida e sottrae la nullità assoluta se non è stato dimostrato un concreto pregiudizio o se la parte non ha eccepito tempestivamente.
Norma che definisce il reato di calunnia; la Corte ha ritenuto integrati l'elemento oggettivo (la capacità della falsa accusa di far iniziare indagini/ procedimento) e l'elemento soggettivo (dolo, desunto dalla certezza della falsità e dalla reiterazione/non plausibilità delle dichiarazioni).
Riferimento normativo collegato alle circostanze attenuanti/generiche: la Corte ha confermato che la valutazione delle attenuanti è rimessa al giudice e deve essere motivata in modo da far emergere la valutazione sulla personalità e sulla gravità del fatto.
Norme generali sulle circostanze che incidono sulla determinazione della pena; la sentenza ha richiamato il principio secondo cui il giudice valuta discrezionalmente le attenuanti generiche, tenendo conto anche dei precedenti.
Rilevato in connessione con la valutazione prognostica per i benefici (sospensione condizionale): la Corte considera i precedenti, anche quelli derivanti da patteggiamento con pena detentiva, nella valutazione della concedibilità del beneficio.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione degli effetti penali dopo decorso dei termini; la Corte precisa che l'estinzione del reato non elimina la valutabilità della sentenza di patteggiamento come precedente quando la pena applicata è detentiva.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore rende valida la notifica effettuata a quest'ultimo: le eccezioni sulla notifica devono essere sollevate tempestivamente e va dimostrato un concreto pregiudizio per ottenere la nullità.
- Per il reato di calunnia l'elemento oggettivo può essere integrate dalla pura potenzialità di indurre indagini o un procedimento; non è necessaria la formale instaurazione del processo a carico del calunniato.
- L'elemento soggettivo della calunnia (dolo) può essere desunto da elementi indiziari come la certezza della falsità, la reiterazione delle accuse, contraddizioni, incongruenze e circostanze ritenute verosimilmente false dai giudici.
- L'assenza di querela da parte di terzi (es. compagnia assicurativa) o la mancata costituzione di parte civile non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di calunnia.
- Le attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale sono valutazioni di merito riservate al giudice e richiedono una motivazione sufficiente; i precedenti penali, compresi quelli derivanti da patteggiamento con pena detentiva, sono valutabili e possono ostare ai benefici, anche se il reato è stato successivamente estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
- Documenti o memorie non autenticati o prodotti tardivamente (oltre i termini perentori) non vengono considerati dalla Corte.
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