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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31875/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un'infermiera dipendente a tempo indeterminato di una azienda sanitaria locale, assegnata al pronto soccorso, cui era stata irrogata la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese per asserite gravi carenze nella continuità assistenziale e nella comunicazione tra personale infermieristico in relazione alla gestione di un paziente. Il Tribunale aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione disciplinare. In appello la struttura sanitaria ha sostenuto che la contestazione della tardività e della decadenza non costituiva una nuova eccezione preclusa dall'art. 345 c.p.c., ma una mera difesa/questione giuridica; ha inoltre dedotto che il termine decadenziale di cui all'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 decorresse non da una data anteriore, bensì dal momento in cui la segnalazione del fatto era pervenuta all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dopo l'acquisizione da parte della direzione infermieristica; infine ha richiamato la mancanza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della lavoratrice, sostenendo l'ininfluenza della dedotta irregolarità procedurale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la deduzione svolta in appello dalla ASL non fosse una nuova eccezione in senso stretto preclusa dall'art. 345 c.p.c., ma una mera difesa inerente alla corretta applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e quindi rilevabile anche d'ufficio perché attinente a una questione giuridica. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di nova in appello riguarda i fatti posti a fondamento del diritto e le eccezioni nuove in senso stretto, ma non impedisce di dedurre una diversa qualificazione giuridica della medesima vicenda o di svolgere mere difese.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. come parametro del corretto regime delle allegazioni e preclusioni nel rito del lavoro.

  • art. 416 c.p.c.

    Le allegazioni dell'appellante sono state qualificate come mere difese e non come eccezioni in senso stretto sottratte alla rilevabilità, con conseguente non operatività della preclusione invocata.

  • art. 55-bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2000

    Il termine per la contestazione disciplinare decorre dal momento in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha conoscenza del fatto da contestare, non da un momento anteriore in cui una segnalazione interna non sia ancora pervenuta a tale ufficio.

  • art. 55-bis, comma 9-ter, d.lgs. n. 165/2000

    La ricorrente lo invoca per sostenere che la violazione del termine di contestazione sia irrilevante in assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa della dipendente; tale profilo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello del rito del lavoro, il divieto di domande ed eccezioni nuove non si estende alla mera diversa prospettazione giuridica dei fatti già allegati in primo grado, né alla contestazione della corretta applicazione della norma da parte del primo giudice.
  • Quando la decadenza dell'azione disciplinare dipende dalla decorrenza di un termine ancorato dalla legge alla conoscenza del fatto da parte dell'ufficio disciplinare competente, la questione può essere trattata come violazione di legge e non come nuova eccezione in senso stretto.
  • Le censure che investono la corretta individuazione del dies a quo di un termine decadenziale disciplinare attengono alla sussunzione giuridica della fattispecie e sono, in linea di principio, rilevabili anche d'ufficio dal giudice.
  • La mancata deduzione in primo grado di una specifica diversa decorrenza del termine non impedisce di sostenere in appello che l'atto individuato dal giudice come iniziale non possa, per legge, far decorrere il termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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