Cassazione Penale, Ordinanza n. 18750/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la valutazione della Corte di appello sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenute sorrette da motivazione corretta e non censurabile nei termini prospettati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. I motivi dedotti riguardavano, in primo luogo, la contestazione della sussistenza della recidiva ritenuta dal giudice di merito; in secondo luogo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo è non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudice di merito ha valorizzato la professionalità dimostrata nella commissione del reato e ha svolto una valutazione concreta del rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che anche questa censura è non consentita e manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità: il giudice di merito ha dato rilievo alla mancata riparazione del danno, pur ritenuto modesto, e all'assenza di elementi che facciano desumere l'allontanamento dell'imputato dal contesto criminale.
Norme richiamate
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, esaminando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto rilevante come fattore criminogeno.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta della relazione tra precedente condotta e reato sub iudice, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logicamente coerente e fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito; non occorre dare conto di ogni singola allegazione difensiva.
- La mancata riparazione del danno e l'assenza di segni di reale dissociazione dal contesto criminoso possono costituire elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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