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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18750/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la valutazione della Corte di appello sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche, ritenute sorrette da motivazione corretta e non censurabile nei termini prospettati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. I motivi dedotti riguardavano, in primo luogo, la contestazione della sussistenza della recidiva ritenuta dal giudice di merito; in secondo luogo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte rileva che il primo motivo è non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudice di merito ha valorizzato la professionalità dimostrata nella commissione del reato e ha svolto una valutazione concreta del rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che anche questa censura è non consentita e manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione immune da evidenti illogicità: il giudice di merito ha dato rilievo alla mancata riparazione del danno, pur ritenuto modesto, e all'assenza di elementi che facciano desumere l'allontanamento dell'imputato dal contesto criminale.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, esaminando il rapporto tra il fatto oggetto del processo e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto rilevante come fattore criminogeno.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità dei fatti o della loro collocazione temporale, ma richiede una valutazione concreta della relazione tra precedente condotta e reato sub iudice, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logicamente coerente e fondata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito; non occorre dare conto di ogni singola allegazione difensiva.
  • La mancata riparazione del danno e l'assenza di segni di reale dissociazione dal contesto criminoso possono costituire elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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