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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27047/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per: (i) vizio nella determinazione della prescrizione dei reati (si deduceva che il giudice di appello avrebbe operato una reformatio in peius e avrebbe fatto decorrere i termini in modo tale da recuperare condotte da tempo prescritte); (ii) errata qualificazione della natura temporale del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ritenuto istantaneo dall'appellante e quindi prescritto per le condotte anteriori al termine indicato; (iii) mancata verifica della condizione di procedibilità per i condominii RCH edificio 16 e RCH edificio 11, per presunta inesistenza o mancata reiterazione della querela; (iv) mancata motivazione circa la negata concessione della sospensione condizionale della pena e mancata menzione; (v) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62 c.p.) in misura prevalente o equivalente rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nella fattispecie di appropriazione indebita da parte dell'amministratore di condominio, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della carica (richiamando consolidata giurisprudenza), respingendo l'interpretazione difensiva che voleva il reato considerato prescritto in relazione alle condotte anteriori. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità le censure che non hanno affrontato puntualmente le argomentazioni della Corte d'appello circa la sussistenza della querela e la procedibilità. Ha escluso l'obbligo per la Corte d'appello di motivare sulla sospensione condizionale della pena dato che l'appello non conteneva una specifica richiesta ed indicazioni concrete su tale beneficio. Ha inoltre ritenuto legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata dalla reiterazione della condotta e dalla notevole entità delle somme sottratte. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha rigettato la richiesta di rimborso delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    La Corte ha richiamato che, se l'appropriazione indebita è commessa dall'amministratore di condominio su somme fungibili, il momento di consumazione rilevante ai fini della prescrizione è la cessazione della carica, poiché solo allora si accerta l'interversione del possesso e l'impossibilità di reintegrare le somme.

  • artt. 61 n. 7 e 11 cod. pen. (circostanze aggravanti)

    Sono state applicate aggravanti rilevanti nella determinazione della pena per l'appropriazione indebita aggravata; la presenza di tali aggravanti è stata ritenuta compatibile con la valutazione negativa sulla concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 62 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ha ritenuto che le attenuanti generiche possono essere escluse o non valorizzate quando la condotta è reiterata in un lungo arco temporale e gli importi sottratti sono di notevole consistenza; la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti non è sindacabile in cassazione se motivata correttamente.

  • artt. 581 e 591 c.p.p. (specificità dei motivi di impugnazione)

    La Cassazione ha ricordato l'obbligo di specificità nel ricorso: i motivi di cassazione devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della motivazione impugnata; censure generiche o che si limitano a ripetere i motivi di merito sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alla Cassa delle ammende e spese in caso di inammissibilità)

    Sulla base di tale norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali, ritenendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di appropriazione indebita commessa da un amministratore di condominio, la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della carica: fino a quel momento il denaro, essendo fungibile, può essere reintegrato e non si realizza con certezza l'interversione del possesso.
  • La qualificazione del reato come 'istantaneo' non esclude automaticamente la decorrenza della prescrizione dalla cessazione dell'incarico quando la condotta riguarda gestione continuativa di somme fungibili.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi espressamente con le ragioni del giudice di merito; l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
  • Richieste generiche di benefici (es. sospensione condizionale della pena) nell'atto di impugnazione non vincolano il giudice d'appello all'obbligo di motivare ogni punto; occorre articolare e motivare le domande già in appello per poterle riproporre efficacemente in cassazione.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se adeguatamente motivata con riferimento alla reiterazione della condotta e alla gravità/consistenza del danno economico.
  • La proposizione di ricorsi infondati o non sufficientemente motivati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

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