Cassazione Civile, Ordinanza n. 33041/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'INPS quale gestore del Fondo di Garanzia, del TFR, delle ultime tre mensilità retributive e dei contributi omessi a un Fondo di previdenza complementare, maturati dai lavoratori alle dipendenze di una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria e successivamente ceduta. La Corte d'appello aveva escluso l'intervento del Fondo ritenendo che, per effetto della cessione d'azienda e della prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto con la cessionaria, non fosse operante la deroga alla solidarietà del cessionario pattuita in sede sindacale e che, in ogni caso, il TFR non fosse esigibile in assenza di cessazione del rapporto. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990, dell'art. 2112 c.c., dell'art. 2 L. 297/1982, dell'art. 2 D.Lgs. 80/1992 e degli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE; (2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nella lettura degli accordi del 7.2.2017 e 8.5.2019; (3) violazione dell'art. 63, commi 4 e 5, D.Lgs. 270/1999, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 L. 428/1990; (4) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 80/1992 in relazione all'art. 2112 c.c. I motivi miravano a sostenere che gli accordi sindacali e la disciplina della cessione/insolvenza consentissero l'intervento del Fondo per i crediti di lavoro e per i contributi alla previdenza complementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, in caso di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro presso il cessionario, se il rapporto non si interrompe, non sorge il presupposto dell'esigibilità del TFR né quello dell'intervento del Fondo di Garanzia per le ultime retribuzioni, anche se il cedente sia poi insolvente o sottoposto a procedura concorsuale e anche se esista un accordo sindacale che escluda la solidarietà del cessionario per i debiti pregressi, poiché tale accordo non è opponibile all'INPS. Ha inoltre precisato che, nelle procedure conservative, la deroga ex art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 può incidere sulle condizioni economico-normative ma non sul passaggio automatico del rapporto. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la tutela del Fondo per i contributi omessi alla previdenza complementare non opera quando il rapporto prosegue senza soluzione di continuità e che tali quote hanno natura previdenziale, non retributiva, essendo la relativa garanzia funzionale all'integrazione della pensione obbligatoria e non al pagamento diretto al lavoratore. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990
gli accordi sindacali ivi previsti non possono derogare, nei limiti rilevanti per il Fondo di Garanzia, al passaggio automatico del rapporto di lavoro e non sono opponibili all'INPS per fondare l'intervento del Fondo in assenza di cessazione del rapporto con il cessionario.
la continuità del rapporto con il cessionario comporta la prosecuzione del rapporto di lavoro e impedisce di considerare esigibili TFR e altre spettanze prima della cessazione; la solidarietà del cessionario non è l'oggetto della garanzia previdenziale richiesta al Fondo.
il diritto al TFR a carico del Fondo di Garanzia ha natura autonoma previdenziale e sorge solo quando il TFR diviene esigibile, cioè alla cessazione del rapporto di lavoro.
richiamato quale base normativa dell'intervento del Fondo per le ultime tre mensilità, ma escluso nel caso concreto per la mancata cessazione del rapporto e quindi per l'assenza del presupposto di esigibilità.
art. 3 direttiva 2001/23/CE
impone un'interpretazione conforme che non consente, nelle procedure conservative, di derogare al trasferimento automatico dei rapporti di lavoro.
art. 5 direttiva 2001/23/CE
richiamato in relazione alla tutela dei crediti dei lavoratori nel trasferimento d'azienda, senza che ciò giustifichi l'intervento del Fondo in presenza di continuità del rapporto.
invocato per l'interpretazione degli accordi sindacali del 2017 e 2019; la Corte lo ritiene non decisivo rispetto ai limiti legali di opponibilità all'INPS.
invocato per la lettura sistematica degli accordi, ma non tale da superare la disciplina legale del Fondo di Garanzia.
art. 63, commi 4 e 5, D.Lgs. 270/1999
richiamato dai ricorrenti per la procedura di amministrazione straordinaria, ma non idoneo a mutare i presupposti dell'intervento del Fondo.
la garanzia per i contributi alla previdenza complementare è esclusa quando il rapporto prosegue con il cessionario; l'intervento ha funzione previdenziale e non di pagamento diretto al lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro presso il cessionario, il Fondo di Garanzia INPS non è tenuto a intervenire per TFR e ultime retribuzioni maturate presso il cedente, perché il presupposto essenziale è l'esigibilità del credito al momento della cessazione del rapporto.
- Il diritto al TFR a carico del Fondo di Garanzia ha natura autonoma e previdenziale: non coincide con il credito retributivo verso il datore di lavoro e nasce solo quando il rapporto si estingue e il credito diviene esigibile.
- Gli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 47 L. 428/1990 non sono opponibili all'INPS per fondare l'intervento del Fondo quando essi mirano solo a liberare il cessionario dalla solidarietà sui debiti pregressi; tali pattuizioni non possono ampliare la copertura del Fondo oltre i casi previsti dalla legge.
- Nelle procedure conservative di trasferimento d'azienda, la deroga pattizia può incidere sulle condizioni economico-normative del rapporto, ma non può eliminare il trasferimento automatico dei rapporti di lavoro né anticipare l'esigibilità del TFR.
- La garanzia del Fondo per la previdenza complementare opera con funzione integrativa previdenziale e non comporta un pagamento diretto al lavoratore per crediti che, per natura, non rientrano nella solidarietà ex art. 2112 c.c. verso i crediti di terzi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32866/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32876/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32889/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32905/2025 del 17/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 17 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 32922/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →