Cassazione Penale, Sentenza n. 10074/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere applicata il 12/07/2022 per il delitto di estorsione con connessa contestazione di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 629, 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente, tramite i suoi difensori, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che il Tribunale aveva sottovalutato la distanza temporale tra i fatti (3/1/2020) e l'adozione della misura (12/7/2022) e aveva valutato apoditticamente elementi a sostegno del pericolo di reiterazione, travisando anche la versione difensiva resa in interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere, in larga parte, deduzione di questioni di fatto. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale che aveva evidenziato la concreta e attuale pericolosità dell'indagato alla luce della gravità e delle modalità dell'estorsione e dei rapporti con esponenti della consorteria mafiosa. Ha inoltre ritenuto irrilevante il lasso temporale intercorso tra il fatto e l'adozione della misura cautelare. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come disposizione che disciplina la concorso di persone nel reato; usato per qualificare la partecipazione concorrente nell'illecito contestato.
Norma che punisce il delitto di estorsione; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto provata la gravità dell'episodio estorsivo e le sue modalità, elementi che giustificano la misura cautelare.
Riferimento alle aggravanti o alle specifiche fattispecie connesse al vincolo mafioso; la presenza di rapporti con la consorteria mafiosa ha rafforzato la valutazione della pericolosità e la necessità della custodia cautelare.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme relative alla motivazione e ai mezzi di prova e alla valutazione della gravità indiziaria. Sono state invocate dal ricorrente per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure come questioni di fatto non idonee a fondare il ricorso in cassazione, confermando la correttezza della valutazione motivazionale del Tribunale.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali da attuare dopo la pronuncia; la Corte ha disposto gli adempimenti correlati all'esito dell'impugnazione (comunicazioni/adempimenti di cancelleria).
Massime di principio
- La distanza temporale tra il fatto e l'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione: rilevano la gravità del reato, le modalità esecutive e i rapporti dell'indagato con organizzazioni criminali.
- La Corte di Cassazione non è luogo per riesaminare puramente questioni di fatto o rivalutare il merito probatorio: i ricorsi che si fondano su valutazioni empiriche del giudice di merito sono spesso inammissibili.
- Per censurare la motivazione di una misura cautelare è necessario dimostrare vizi di diritto o contraddizioni che escano dall'ambito della mera discrezionalità del giudice di merito; argomentazioni generiche o basate su diversa valutazione dei fatti sono insufficienti.
- Le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio rientrano nel diritto di difesa e vanno valutate nel complesso probatorio, ma la loro mera esistenza non impedisce al giudice di ritenere sussistenti esigenze cautelari se presenti altri indici gravi.
- In ipotesi che coinvolgono la commissione di reati connessi a contesti mafiosi, il giudice concede maggiore rilievo ai legami e alle modalità dei fatti per fondare l'attualità del pericolo di reiterazione.
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