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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27809/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di procurata inosservanza di pena con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa). Due motivi: 1) censura sulla mancata prova della sussistenza dell'associazione mafiosa alla data indicata e sull'irragionevolezza di considerare come agevolazione mafiosa le condotte riconducibili a rapporti affettivi (incontri con compagna e figlia), nonché contestazione della consapevolezza del ricorrente sulla caratura criminale dei soggetti incontrati; 2) vizio di motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, atteso che le condotte sarebbero state occasionali e brevi (maggio-settembre 2021), basate su precedenti remoti e senza contatti successivi, con sola parentele rilevanti e supposizione della dissoluzione della cosca.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui l'aggravante per agevolazione mafiosa richiede la consapevolezza dell'identità e del ruolo direttivo del beneficiato e la prova che questi conservasse la capacità di dirigere l'associazione; tali elementi sono stati ricavati dalle modalità concrete della condotta (predisposizione di un bunker con allarme e videosorveglianza nell'impresa di famiglia, vigilanza costante, incontri riservati, contesto territoriale e preesistenti cointeressenze tra famiglie emerse nel procedimento MITHOS). La Corte ha inoltre escluso che la natura affettiva di alcuni incontri esoneri dalla qualificazione di agevolazione, quando comunque servono a garantire il ruolo direttivo del latitante. Sul secondo motivo ha ritenuto che, anche alla luce della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, evidenziando la gravità, le modalità allarmanti e la durata della condotta che indicano una persistenza di pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 416-bis.1 cod. pen.

    Individuano il tipo di reato contestato (procurata inosservanza di pena) e l'aggravante per finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso; la Corte richiede prova della consapevolezza dell'identità del boss e della sua capacità di continuare a dirigere l'associazione.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per la presunzione relativa che può sussistere in materia di esigenze cautelari; il Tribunale ha valutato che tale presunzione sia stata adeguatamente sorretta dalla gravità e dalle modalità della condotta.

  • Giurisprudenza: Sez.1, n. 44136 del 29/04/2019 (Brizzi); Sez.5, n. 19079 del 19/04/2010 (Perna)

    Richiamati per il principio che, ai fini dell'aggravante di agevolazione mafiosa, occorre dimostrare non solo la consapevolezza dell'identità del favorito ma anche che questi conservi la capacità di dirigere l'associazione nel periodo del favoreggiamento.

Massime di principio

  • Per configurare l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non è sufficiente dimostrare il semplice favoreggiamento materiale: è necessario provare la consapevolezza dell'identità del beneficiato e che questi manteneva, nel periodo considerato, la capacità di dirigere l'associazione.
  • Condotte apparentemente 'affettive' (es. facilitare incontri con conviventi o familiari) possono integrare l'agevolazione mafiosa se risultano funzionali a garantire la latitanza o il ruolo direttivo del boss (es. bunker, sorveglianza, misure di riservatezza).
  • La mancanza di consapevolezza sulla caratura criminale di terzi non esclude automaticamente l'aggravante se le condotte oggettivamente favoriscono il mantenimento del ruolo direttivo del latitante.
  • Sulle esigenze cautelari: la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. può trovare applicazione quando la gravità, le modalità e la durata della condotta indicano una persistenza di rischio; il tempo trascorso dalla commissione non cancella tale presunzione se sussistono indici concreti di contiguità al tessuto mafioso.
  • In sede di impugnazione il ricorrente deve formulare censure specifiche e circostanziate; deduzioni meramente esplorative o non sollevate in sede di riesame risultano difficilmente ammissibili.

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