Cassazione Penale, Sentenza n. 09196/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce in sede di riesame che ha dichiarato inefficace la misura cautelare solo rispetto al reato di estorsione (capo A1) ma l'ha mantenuta per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo A). Le censure sono articolate in quattro motivi: 1) si sarebbe dovuta dichiarare l'inefficacia dell'intera misura cautelare a seguito dell'acclarata presenza di "elementi nuovi" non sottoposti a nuovo interrogatorio di garanzia; il Tribunale avrebbe scisso senza motivare adeguatamente tra reato associativo ed estorsivo; 2) il GIP non avrebbe svolto autonoma valutazione dei gravi indizi rispetto alla richiesta del PM e l'ordinanza impugnata non avrebbe correttamente affrontato la questione; 3) il quadro indiziario a carico per il reato associativo sarebbe carente: le intercettazioni sarebbero state travisate, mancherebbe prova di apporto consapevole e volontario al sodalizio (si tratterebbe di mera connivenza familiare), assenza di affiliazione rituale o dichiarazioni di collaboratori; 4) errore nella valutazione delle esigenze cautelari: il Tribunale avrebbe fatto un richiamo pedissequo all'art. 275, comma 3, c.p.p., senza considerare che le presunzioni previste dovrebbero ritenersi superate alla luce del ridimensionamento del quadro cautelare e dello stato di incensuratezza del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi generici e, in parte, manifestamente infondati. Sul punto 1 la Corte richiamata la regola secondo cui l'inefficacia prevista dall'art. 302 c.p.p. opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali è stato omesso l'interrogatorio, perciò la scissione operata dal Tribunale è corretta se il vizio riguarda solo una parte autonoma della contestazione. Sul punto 2 il motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente: in cassazione per censurare l'omessa autonoma valutazione è necessario indicare aspetti specifici della motivazione e allegare il provvedimento genetico e la richiesta del PM. Sul punto 3 la Corte ha ricordato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; il Tribunale ha fornito ampia motivazione logica e di esperienza sulle conversazioni, evidenziando ruoli attivi del ricorrente, per cui la censura è inammissibile o infondata. Sul punto 4 la Corte ha precisato la natura della doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (relativa per le esigenze cautelari, assoluta in relazione all'adeguatezza della sola misura carceraria salvo i casi di cui ai commi 4 e 4-bis) e ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la gravità e la recentezza delle condotte. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'inefficacia della misura per omesso interrogatorio sugli elementi nuovi opera limitatamente ai fatti-reato interessati dal vizio; non implica automaticamente l'annullamento dell'intera ordinanza cautelare quando il vizio attiene a una parte autonoma della contestazione
Norma sostanziale sul reato di associazione di tipo mafioso: la valutazione dei gravi indizi è stata fatta richiamando gli elementi intercettativi e comportamentali riconducibili alla partecipazione al sodalizio
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una doppia presunzione per gli indagati per mafia: una presunzione relativa riguardo alle esigenze cautelari e una presunzione assoluta circa l'adeguatezza della sola misura carceraria (superabile solo nei casi tassativi dei commi 4 e 4-bis); il Tribunale ha ritenuto non superate tali presunzioni
Norma richiamata in tema di misure cautelari multiple; rilevanza nel quadro complessivo delle misure applicate
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017 (Paladino)
Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136-01
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'inefficacia può operare solo per la parte viziata dell'ordinanza cautelare
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004 (Di Casola)
Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Di Casola, Rv. 229962-01
Ulteriore conferma della possibilità di scindere l'ordinanza cautelare quando il vizio riguarda solo una parte autonoma della contestazione
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024 (Business)
Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02
Stabilisce l'onere, in cassazione, di indicare con specificità i profili motivazionali e di allegare il provvedimento genetico e la richiesta del PM quando si deduce l'omessa autonoma valutazione del GIP
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337
Ricorda che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 (Melfi)
Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439
Conferma il principio che le valutazioni probatorie sulle intercettazioni restano principalmente in capo al giudice del merito
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023 (Simeoli)
Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01
Ribadisce la portata delle presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e la limitata possibilità di deroga all'adeguatezza della misura carceraria
Massime di principio
- Quando l'interrogatorio di garanzia non viene ripetuto a seguito della emersione di elementi nuovi, l'inefficacia della misura (art. 302 c.p.p.) riguarda soltanto i reati per i quali l'interrogatorio è mancato; il giudice può quindi mantenere la misura per altre imputazioni autonome
- In cassazione contro ordinanze cautelari il ricorrente deve formulare censure specifiche e documentate: indicare i punti della motivazione che si censurano, allegare il provvedimento originario e la richiesta del pubblico ministero, e spiegare come la mancanza di autonoma valutazione avrebbe portato a diverso risultato
- L'interpretazione di intercettazioni è valutazione di merito: la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e la coerenza della motivazione, non la scelta ermeneutica se questa è adeguatamente motivata
- Le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. sono di portata significativa: la presunzione sull'adeguatezza della misura carceraria è assoluta salvo i casi tassativi previsti dalla legge; per ottenere la deroga occorre documentare fattispecie espressamente previste (es. cura di figli minori o malattia grave)
- In procedimenti con plurime imputazioni il giudice può scindere la valutazione cautelare per singoli capi quando i profili di rischio e gli elementi probatori sono autonomi rispetto alle diverse contestazioni
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