Cassazione Civile, Ordinanza n. 37901/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo in modo generico la violazione e falsa applicazione di leggi, nonché di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali originari della controversia, né il contenuto specifico delle censure di merito; emerge solo che il ricorso non era stato notificato alla controparte intimata. La Corte ha rilevato l'omessa notifica del ricorso per cassazione e, per tale ragione processuale, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dato atto che il ricorso per cassazione non era stato notificato alla controparte. In applicazione del principio richiamato dalla Corte (Cass. n. 5848/2021), ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non ha provveduto sulle spese di lite per mancata costituzione delle controparti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato previsto dal codice di rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'obbligo, in presenza dei relativi presupposti processuali, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Cass. n. 5848 del 2021
v. Cass.nr. 5848 del 2021
precedente richiamato a sostegno del principio per cui l'omessa notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che non risulti notificato alla controparte è inammissibile per difetto di un presupposto processuale essenziale del contraddittorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per mancata notifica e di mancata costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- Quando ricorrono i presupposti normativi, la declaratoria di inammissibilità comporta l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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