Sentenza del 17/07/2019 n. 19179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che aveva confermato il recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di due appartamenti situati in un palazzo storico di Torino, ai fini IRES, IVA e IRAP per il 2008. Con il primo motivo hanno contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che le scritture ausiliarie di magazzino, ritenute irregolari, non erano obbligatorie e quindi non potevano giustificare l'accertamento. Con il secondo motivo hanno chiesto l'applicazione retroattiva delle sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015, invocando il principio del favor rei.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo perché fondato su numerosi indizi gravi, precisi e concordanti circa l'omessa dichiarazione di ricavi; tale presupposto è sufficiente anche senza dover dimostrare l'irregolare tenuta delle scritture contabili. Ha inoltre escluso l'applicazione automatica delle sanzioni più favorevoli, precisando che il favor rei deve essere verificato confrontando concretamente il trattamento sanzionatorio complessivo precedente e quello successivo, confronto che le contribuenti non avevano illustrato in modo specifico. Le società sono state condannate, in solido, al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
L'Amministrazione può procedere all'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni semplici circa l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate.
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando l'ufficio dispone di indizi gravi, precisi e concordanti sull'esistenza di ricavi non dichiarati, anche senza dover dimostrare contestualmente l'irregolare tenuta delle scritture contabili.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92
La disposizione è stata invocata dalle contribuenti in relazione alla determinazione delle rimanenze e alla rilevanza delle scritture di magazzino, ma la censura è stata ritenuta infondata perché l'accertamento si fondava autonomamente su presunzioni relative a ricavi omessi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3
Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica quella più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Il principio del favor rei opera anche in materia tributaria, ma richiede una verifica concreta del trattamento sanzionatorio complessivo applicabile prima e dopo la modifica normativa; non è sufficiente invocare astrattamente la riduzione dei minimi edittali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 1, 5, 6 e 9, come modificati dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15
Le modifiche sanzionatorie devono essere applicate retroattivamente solo se, valutato il caso concreto, determinano un trattamento complessivamente più favorevole per il contribuente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, come integrato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
In caso di rigetto integrale o di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo anche quando la contabilità formalmente appare regolare, purché dimostri l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti di ricavi non dichiarati.
- L'assenza di obbligatorietà di una determinata scrittura contabile non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: quella scrittura può essere irrilevante, ma l'accertamento può comunque fondarsi su altri elementi presuntivi.
- Chi contesta un accertamento deve attaccare specificamente gli indizi utilizzati dall'ufficio e dimostrare perché non siano gravi, precisi o concordanti; una contestazione generica della contabilità non è sufficiente.
- Il principio della legge sanzionatoria più favorevole non comporta una riduzione automatica delle sanzioni: occorre effettuare un confronto concreto tra il precedente e il nuovo regime, considerando il trattamento complessivo applicabile al caso.
- La richiesta di applicazione della lex mitior deve essere accompagnata da una spiegazione dettagliata e specifica del vantaggio sanzionatorio effettivo; in mancanza, la censura può essere respinta.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Trib. Amm. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →