Cassazione Penale, Ordinanza n. 07186/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, contestando: 1) l'inosservanza di legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul diniego dei benefici fosse carente o illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui la Corte di merito aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e la coerenza dell'argomentazione con le risultanze istruttorie. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi di valutazione idonei a giustificarne la concessione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
norma incriminatrice che disciplina la fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto di accertamento e condanna nei gradi di merito
la causa di non punibilità è correttamente esclusa quando la motivazione valorizza il disvalore oggettivo della condotta ed è coerente con le risultanze processuali
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata a proposito della riforma delle attenuanti generiche
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico e coerente con gli atti, di un apprezzabile disvalore oggettivo della condotta.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione relativa all'art. 131-bis c.p. è limitato alla verifica dell'esistenza di vizi logici o giuridici evidenti, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che evidenzi la mancanza di elementi favorevoli alla personalità o al fatto; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi di valutazione, non essendo automatica in base alla sola assenza di precedenti penali.
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