Cassazione Penale, Sentenza n. 20721/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare speciale concessa ex art. 47-ter ord. pen. per l'espiazione di 3 anni 5 mesi 12 giorni di reclusione, motivata da ripetute violazioni delle prescrizioni (uscite in orario non consentito nelle date 04/07/2023, 28/08/2023 e 05/09/2023) e da un episodio di rinvenimento di stupefacenti nella sua abitazione nel luglio 2022. Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato le sue gravi condizioni di salute, né ha considerato la documentazione difensiva che spiegava l'episodio decisivo (il 06/09/2023) come conseguenza di una rapina subita mentre rientrava in orario consentito, e che quindi la presunta violazione non era imputabile a libera scelta del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca delle misure alternative è rimessa al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza, ma tale esercizio deve essere corredato da motivazione logica ed esauriente e deve provare che le violazioni siano incompatibili con la prosecuzione della misura. La Corte ha censurato il vizio argomentativo per omissione, constatando che il Tribunale non ha esaminato né motivatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa relativa al contesto (rapina) dell'episodio decisivo. Per carenza motivazionale l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo esame.
Norme richiamate
La revoca della misura alternativa è subordinata alla prova di comportamenti contrari alla legge o alle prescrizioni che risultino incompatibili con la prosecuzione della misura; il giudizio spetta al Tribunale di sorveglianza ma richiede motivazione logica ed esaustiva.
Richiamato insieme all'art. 47-ter per precisare i limiti e le condizioni della revoca: la mera violazione non è automaticamente sufficiente senza valutazione di incompatibilità concreta.
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente; nel contesto la Corte sottolinea l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente le decisioni che incidono su misure alternative.
art. 32 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della salute; la Corte rileva come lo stato di salute del detenuto non sia stato valutato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, elemento da considerare nel nuovo esame.
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Citate come lettere di gravame in Cassazione dal ricorrente; la Corte ha ritenuto fondato il ricorso per vizio di motivazione (corrispondente alle censure rivolte), giustificando l'annullamento e il rinvio.
Giurisprudenza Cassazione, Sez.1, n.13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo)
Richiamata per il principio consolidato che la revoca delle misure alternative non dipende dalla mera violazione, ma dall'accertamento che essa renda incompatibile la prosecuzione della misura; inoltre conferma l'obbligo del giudice di motivare logicamente la decisione discrezionale.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa (es. detenzione domiciliare ex art. 47-ter) richiede che il giudice provi che le violazioni siano concretamente incompatibili con la prosecuzione della misura e non si limiti a contestare la mera trasgressione.
- Il Tribunale di sorveglianza esercita un potere discrezionale nella valutazione delle violazioni, ma deve sempre fornire una motivazione logica, esauriente e specifica: l'omissione di valutazione della documentazione difensiva è vizio tale da giustificare annullamento e rinvio.
- Eventi sopravvenuti o circostanze che giustificano la presenza fuori dall'abitazione (es. subire una rapina, intervento delle forze di polizia o soccorso) devono essere esaminati e valutati; se provati, possono escludere la libera responsabilità della violazione.
- Pregresse violazioni che non hanno già determinato revoca non possono automaticamente essere aggregate a fini della revoca senza una motivazione che spieghi la loro incidenza sulla attuale incompatibilità della misura.
- In fase difensiva è fondamentale depositare tempestivamente documentazione probatoria (memorie, atti di polizia, certificati sanitari) e chiedere espressamente la loro valutazione in modo che il giudice non possa invocare omissioni procedurali.
- La tutela dello stato di salute del condannato (art. 32 Cost.) deve essere effettivamente considerata quando la misura alternativa è stata concessa per gravi condizioni di salute; la mancata valutazione può costituire motivo di annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20567/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20571/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20573/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20575/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20576/2024 del 24/05/2024
- Sentenza penale · 24 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20577/2024 del 24/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →