Cassazione Civile, Ordinanza n. 32883/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, contestando l’annotazione in contabilità di fatture ritenute in parte oggettivamente e in parte soggettivamente false. La società aveva impugnato gli atti davanti alla giustizia tributaria, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato le sue difese. In cassazione la contribuente aveva proposto tre motivi di ricorso, ma in sede di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. aveva poi rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali, allegando l’assenso dell’Agenzia e le prove dei versamenti; aveva inoltre rinunciato al ricorso richiamando l’impegno assunto in quella sede. La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di verificare con precisione la corrispondenza tra le cartelle definite e gli avvisi oggetto del giudizio, ma ha comunque dato rilievo alla rinuncia al ricorso e alla mancata contestazione dell’Agenzia circa l’intervenuta definizione della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, ritenendo che la definizione agevolata e la rinuncia al ricorso avessero fatto venir meno l’interesse della società alla decisione. Ha compensato le spese di lite, richiamando l’orientamento secondo cui, in caso di definizione agevolata con rinuncia nel giudizio di legittimità, non si applica la regola generale della condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c. perché ciò ostacolerebbe l’adesione alla procedura agevolata. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non ravvisando i presupposti per applicarlo oltre i casi tipici previsti dalla legge.
Norme richiamate
memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
la memoria è stata utilizzata dalla ricorrente per rappresentare l’intervenuta definizione agevolata e la rinuncia al ricorso.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
la Corte richiama la disciplina della definizione agevolata come contesto che giustifica la rinuncia al ricorso e la compensazione delle spese.
conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016
norma di conversione del decreto sulla definizione agevolata richiamata quale base della procedura seguita dalla contribuente.
non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c.
la regola sulla condanna alle spese in caso di rinuncia non si applica quando la rinuncia avvenga nell’ambito della definizione agevolata, per evitare effetti dissuasivi rispetto all’adesione alla procedura.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostri di aver aderito a una definizione agevolata della controversia e rinunci al ricorso nel giudizio di legittimità, il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nell’ambito della definizione agevolata delle controversie tributarie, la rinuncia al ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.: le spese possono essere compensate, perché una condanna sarebbe incompatibile con la ratio deflattiva dell’istituto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- La prova dell’intervenuta definizione agevolata deve consentire di collegare in modo preciso i pagamenti o le cartelle agli atti oggetto del giudizio; in difetto di tale corrispondenza, la documentazione può risultare insufficiente a dimostrare compiutamente la definizione della lite.
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