Cassazione Civile, Sentenza n. 11504/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulle distanze e diritti di veduta/luci e su opere realizzate in prossimità del confine: le ricorrenti, nulle proprietarie di metà di un fondo a Forio d'Ischia, contestavano che il Matarese avesse costruito a distanza inferiore a 3 metri da una finestra da cui esercitavano presunto diritto di veduta, avesse piantato un albero a distanza inferiore a 1,50 m dal confine e le avesse impedite di accedere al fondo per lavori. Il convenuto ha dedotto che l'apertura fosse una luce irregolare, ha chiesto la regolarizzazione e ha proposto domanda riconvenzionale per la rimozione di un parapetto e l'arretramento di una nuova costruzione (stanza con terrazzo e tettoia). In primo grado il Tribunale ha rigettato le domande principali e accolto parte della riconvenzionale; la Corte d'Appello ha in buona parte confermato, qualificando l'apertura come "luce" e ritenendo tardiva l'eccezione di usucapione proposta in appello. Le ricorrenti hanno impugnato in Cassazione su otto motivi contestando, tra l'altro, la negata valutazione della contestazione della titolarità del giardino, la errata applicazione delle norme sulle distanze degli alberi (art. 892 c.c.), la valutazione delle distanze tra costruzioni (art. 873 c.c.) e la mancata considerazione delle risultanze della C.T.U., nonché la declarata inammissibilità dell'eccezione di usucapione proposta tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: accolto i motivi 1 (nullità per violazione del diritto di difesa e valutazione errata della contestazione della titolarità del giardino), 2 (errata motivazione e falsa applicazione dell'art. 892 c.c. circa la misurazione della distanza dell'albero, vietando il ricorso a presunzioni invece della misura della CTU), 4 e 5 (violazioni in tema di valutazione delle distanze tra costruzioni e della applicabilità dell'art. 873 c.c., con mancata verifica dell'eventuale aderenza e della natura del vano scale/volume tecnico). Ha rigettato i motivi 7 e 8 (confermando che l'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso proprio soggetta a decadenze e non può essere proposta per la prima volta in appello). Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per una nuova valutazione degli elementi probatori e delle questioni di fatto e di diritto, con condanna alle spese relative al giudizio di legittimità nella misura che sarà disposta.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte d'appello non avrebbe dovuto comprimere il diritto di difesa delle ricorrenti mediante una errata qualificazione della contestazione della titolarità come nuova eccezione inammissibile
art. 24 Cost.
Riferimento al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della contestazione della titolarità non dovesse ledere il diritto di difesa
Precisa i limiti alla proposizione di nuove eccezioni e alla produzione di documenti in appello; la Corte ha chiarito però che la carenza di legittimazione sostanziale costituisce eccezione rilevabile anche d'ufficio e va valutata nel merito, non automaticamente esclusa come nuova eccezione
Fondamento delle censure in cassazione: vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha accolto alcuni vizi di diritto e di motivazione segnalati dalle ricorrenti
Richiamato in relazione al deposito di memoria delle ricorrenti in prossimità dell'udienza; norma procedurale su memorie e documenti
comma 1°, n. 2 e penultimo comma
Stabilisce come misurare la distanza degli alberi dal confine (dalla linea di confine alla base esterna del tronco al tempo della piantagione); la Corte ha censurato l'uso di presunzioni per ritenere rispettata la distanza quando la CTU aveva misurato dal centro del tronco una distanza inferiore a quella prevista, richiedendo una motivazione logica e il rispetto della misura oggettiva
Disciplina le distanze tra costruzioni; la Corte ha rilevato che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se si trattasse di costruzioni in aderenza e se fossero computabili come "costruzioni" parti quali il vano scala, non potendo applicare automaticamente la distanza di 3 metri senza accertare la natura degli elementi
Il giudice deve motivare in modo congruo il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello rispetto alle risultanze della CTU, suggerendo la necessità di rinnovazione ove opportuno
Riguarda l'acquisto per usucapione di servitù e diritti reali; la Cassazione conferma che l'usucapione può sanare le opere irregolari ma l'eccezione va sollevata nei termini processuali utili e non può essere proposta ex novo in appello trattandosi di eccezione in senso proprio
Norma connessa alle modalità di acquisto per usucapione; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura che mirava a far valere quella norma dopo il rigetto del profilo principale sull'usucapione
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di norme nel giudizio di merito; contestazioni di deduzione probatoria e contestuale violazione di norme processuali richiedono adeguata motivazione
Massime di principio
- La contestazione della legittimazione (titolarità del diritto soggettivo) può essere rilevata e valutata anche d'ufficio e in qualsiasi stato e grado del giudizio quando riguarda la mancanza di qualità della parte; non sempre la sua eccezione in appello è inammissibile automaticamente.
- In materia di distanze degli alberi (art. 892 c.c.) la misura da prendere è quella oggettiva prevista dalla norma (dalla linea di confine alla base esterna del tronco al tempo della piantagione); i giudici non possono sostituire a tale misura presunzioni che contraddicano i rilievi della consulenza tecnica.
- Per l'applicazione delle distanze tra costruzioni (art. 873 c.c.) è necessario accertare se si tratta di costruzioni autonome o in aderenza; elementi come il vano scale sono parte integrante del fabbricato e non sempre possono essere qualificati come "volume tecnico" non computabile.
- Le conclusioni tratte dal consulente tecnico d'ufficio devono essere adeguatamente motivate o, se contrastanti con la decisione, il giudice deve disporre la rinnovazione della perizia o spiegare le ragioni del discostarsi dalle risultanze tecniche.
- L'usucapione come titolo di acquisto che legittima il mantenimento di costruzioni irregolari è possibile sul piano sostanziale, ma l'eccezione di usucapione è un'eccezione in senso proprio soggetta a termini e preclusioni processuali: va proposta tempestivamente e non può essere sollevata per la prima volta in appello.
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