Cassazione Civile, Sentenza n. 11481/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Nola che ha definitivamente approvato il piano di distribuzione emendato in favore di Italfondiario/DoNext, sostenendo: (1) nullità della sentenza perché pubblicata prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (violazione art. 190 c.p.c. e art. 111 Cost.), per effetto della sospensione feriale; (2) violazione degli artt. 512 e 617 c.p.c.: l'opposizione agli atti proposta da Italfondiario sarebbe tardiva e inammissibile rispetto all'ordinanza di modifica del piano di riparto; (3) violazione del contraddittorio e dell'art. 599 c.p.c.: la ricorrente sostiene di non essere mai stata qualificata come esecutata, avendo ricevuto solo l'avviso ex art. 599 c.p.c. e non un atto di estensione del pignoramento, sicché non potevano intervenire creditori personali sulla sua quota.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la nullità: la sospensione feriale non si applica alle opposizioni alla esecuzione (per cui i termini processuali per conclusionali e repliche sono scaduti prima della pubblicazione della sentenza). I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenze formali e di illustrazione (violazione art. 366 c.p.c.), nonché per omissione nella precisa indicazione e produzione degli atti necessari per consentire il controllo di legittimità (in particolare il contenuto dell'atto notificato alla Lo Regio e l'effettivo contenuto dell'ordinanza del 22/10/2018). La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui la mera notifica dell'avviso ex art. 599 c.p.c. al coniuge non debitore ha natura di denuntiatio, mentre solo se l'atto è strutturato in concreto come pignoramento (con ingiunzione, avvisi e avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.) il coniuge non debitore assume la qualità di esecutato e possono intervenire creditori personali sulla sua quota. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in euro 5.100 oltre oneri, e pronunciata la facoltà/obbligo di versamento del contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
legge 7 ottobre 1969, n. 742
Esclude la sospensione feriale per le "opposizioni all'esecuzione": la sospensione non opera per le controversie oppositive agli atti esecutivi e per le impugnazioni di tali decisioni
art. 190 cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità per pubblicazione anticipata; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce dell'inoperatività della sospensione feriale per le opposizioni all'esecuzione
art. 111 Cost.
Richiamato in ordine al diritto al giusto processo: la presunta violazione non è stata ravvisata perché i termini procedurali sono risultati osservati
art. 512 cod. proc. civ.
Regola le controversie distributive e le contestazioni relative al progetto di distribuzione; il suo corretto svolgimento e le conseguenti eccezioni devono essere chiaramente illustrate e tempestivamente sollevate
d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. L. 14 maggio 2005, n. 80)
Modifica il regime dell'art. 512 c.p.c.; la giurisprudenza collegata precisa quando l'ordinanza che decide la controversia distributiva è appellabile ex art. 617
art. 617 cod. proc. civ.
Stabilisce le forme e i termini dell'impugnazione delle ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che delimita quale ordinanza sia impugnabile ai sensi di tale articolo
art. 596 cod. proc. civ.
Disciplina il deposito del progetto di distribuzione; le contestazioni al progetto devono essere mosse ai sensi dell'art. 598 alla udienza di discussione
art. 598 cod. proc. civ.
Prevede l'udienza per la discussione del piano di riparto dove le contestazioni al progetto vanno formulate, pena preclusione
art. 366 cod. proc. civ.
Stabilisce i requisiti di contenuto del ricorso per cassazione (esposizione chiara dei fatti, specifica indicazione degli atti processuali): omissioni formali possono rendere il motivo inammissibile
art. 599 cod. proc. civ.
Regola l'avviso al terzo (coniuge non debitore) nella espropriazione su beni in comunione: ha natura di denuntiatio, salvo che l'atto sia strutturato concretamente come pignoramento, nel qual caso il coniuge assume la qualità di esecutato
art. 492 cod. proc. civ.
Contiene gli avvisi e le ingiunzioni che caratterizzano il pignoramento: la presenza di tali elementi nell'atto notificato al coniuge non debitore è rilevante per qualificare la sua posizione come esecutato
art. 498 cod. proc. civ.
Norme applicabili alla procedura esecutiva anche in riferimento ai diritti di terzi sulle cose pignorate
art. 567 cod. proc. civ.
Rilevante per la disciplina delle notificazioni e degli effetti rispetto a terzi nella procedura esecutiva
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo, in talune ipotesi, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in Cassazione; la Corte ha richiamato l'applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- Le opposizioni alla esecuzione e le impugnazioni relative non sono soggette alla sospensione feriale: i termini vanno calcolati senza sospensione estiva
- In sede di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali dell'art. 366 c.p.c.: descrizione chiara del fatto processuale, indicazione puntuale degli atti impugnati e loro produzione o specifica localizzazione nel fascicolo, altrimenti i motivi possono essere dichiarati inammissibili
- Le contestazioni al progetto di distribuzione depositato ai sensi dell'art. 596 vanno svolte all'udienza fissata per la discussione del piano (art. 598): se non avanzate in quella sede possono risultare precluse
- Per qualificare il coniuge non debitore come esecutato non basta la sola notifica dell'avviso ex art. 599 c.p.c.: occorre che l'atto notificato sia in concreto strutturato come pignoramento (con ingiunzioni e avvisi previsti dall'art. 492), caso in cui possono intervenire creditori personali sulla sua quota
- Chi intende censurare l'operato del giudice dell'esecuzione in ordine ai criteri impartiti per la redazione di un nuovo progetto di distribuzione deve impugnare l'ordinanza che ha deciso la controversia distributiva o, se del caso, sollevare contestazioni avverso il nuovo progetto nei termini e modi previsti
- In azioni esecutive su beni in comunione, il creditore deve curare la corretta notifica degli atti al coniuge non debitore e documentare in giudizio il contenuto di tali notifiche qualora la qualificazione della sua posizione (denuntiatio vs. pignoramento) sia rilevante per la decisione
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