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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11455/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallello impugnava la sentenza che aveva ammesso come tempestiva e ammissibile la domanda di usucapione proposta da Pullì soltanto con la prima memoria ex art.183, comma 6 c.p.c., e non alla prima udienza di trattazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c. e sostenendo che la domanda costituiva una mutatio libelli (diversa causa petendi e petitum) rispetto all'originaria actio negatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha rigettato il ricorso di Gallello. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nei processi ancora regolati dalle norme previgenti alla riforma del D.Lgs. n.149/2022 (applicabile ratione temporis), nell'azione negatoria (art.949 c.c. e affini) l'attore, in risposta alla contestazione della proprietà operata dal convenuto, può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà non solo alla prima udienza ex art.183 c.p.c. ma anche con la prima memoria ex art.183, comma 6. La decisione si fonda sui principi di economia e concentrazione dei processi, sulla nozione di domande "complanari" e sulla natura della questione/causa pregiudiziale. Per tali ragioni la Corte ha confermato l'operato della Corte d'appello e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    richiamata nella formulazione previgente e nella versione vigente ratione temporis; richiede che le memorie consentano la precisazione/modifica delle domande e fissava i termini per il deposito

    La Corte ha ritenuto che, nella versione applicabile ratione temporis, la prima memoria ex comma 6 possa contenere la domanda di accertamento con efficacia di giudicato quando tale domanda sia conseguenza della contestazione del convenuto e rientri nella medesima vicenda sostanziale (domande 'complanari'), evitando così duplicazioni processuali

  • art. 34 c.p.c.

    “Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale ... rimette tutta la causa a quest'ultimo ...”

    La norma autorizza l'accertamento con efficacia di giudicato di una questione pregiudiziale; la Corte ha ritenuto ammissibile la domanda ex art.34 proposta con la prima memoria quando la questione sia già resa necessaria dalla contestazione del convenuto e abbia rilievo oltre il processo in corso (idoneità a influire su liti future)

  • art. 949 c.c.

    Riferita all'actio negatoria/negatoria servitutis: la Corte ribadisce che l'attore non è tenuto alla prova rigorosa della proprietà come nella rivendica salvo che il convenuto non contesti la titolarità, nel qual caso l'accertamento della proprietà diventa necessario (questione pregiudiziale)

  • art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La novella ha rimodulato la fase introduttiva del giudizio e la funzione dell'udienza ex art.183, spostando la barriera preclusiva alle memorie di cui all'art.171-ter; tuttavia la Corte ha chiarito che la pronuncia riguarda i processi pendenti prima dell'entrata in vigore della novella (applicazione ratione temporis)

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al divieto di turbare o ritardare il corso della lite senza giustificato interesse; la Corte bilancia tale principio con l'esigenza di economia processuale nel consentire l'accertamento incidentale con efficacia di giudicato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma citata solo in relazione agli adempimenti di natura contabile/di comunicazione in caso di rigetto del ricorso; non incide sulla soluzione di merito

Massime di principio

  • Se in un'azione negatoria il convenuto contesta la proprietà, il diritto di proprietà diventa questione pregiudiziale e l'attore può chiedere l'accertamento con efficacia di giudicato anche con la prima memoria ex art.183 (versione previgente), non solo alla prima udienza.
  • La domanda di accertamento incidentale con efficacia di giudicato è ammissibile se è 'complanare' alla vicenda sostanziale originaria: deve concorrere al medesimo interesse finale e non sorprendere o pregiudicare ingiustificatamente la controparte.
  • La possibilità di introdurre domande nuove o modificate nelle memorie è valutata in funzione dei principi di economia processuale e concentrazione delle controversie; la preclusione processuale non è assoluta ma bilanciata con l'esigenza di evitare duplicazioni di giudizio.
  • Nell'actio negatoria l'onere probatorio sulla proprietà è meno rigoroso rispetto alla rivendica, ma se il convenuto contesta la titolarità l'attore deve dimostrare il titolo di acquisto (anche tramite presunzioni).
  • La soluzione vale per i procedimenti soggetti alle regole previgenti (pendenti alla data di entrata in vigore della riforma D.Lgs. n.149/2022); per i giudizi successivi alla riforma va applicata la nuova disciplina (art.171-ter e successive modifiche).
  • Prassi consigliata: prevedere e, se possibile, formulare sin dalla prima udienza o nella prima memoria eventuali richieste di accertamento incidentale che potrebbero rendersi necessarie in reazione a contestazioni sulla titolarità, e documentare tempestivamente il titolo di proprietà o mezzi presuntivi a supporto.

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