Cassazione Penale, Sentenza n. 35629/2026 del 08/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, legale rappresentante di una società, era stato condannato dal Tribunale di Vasto il 16 ottobre 2024 per dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie; la Corte d’appello dell’Aquila aveva confermato la condanna con sentenza indicata nell’intestazione come del 28 ottobre 2025 (nel testo, in un passaggio, è riportata la data incongrua del 28 ottobre 2026). Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Primo: violazione di legge e vizi motivazionali sull’elemento oggettivo, per omessa valutazione complessiva e comparativa delle dichiarazioni fiscali e della documentazione contabile, per mancata considerazione di parti favorevoli della deposizione di una funzionaria dell’Agenzia delle Entrate e delle osservazioni del perito sulla parziale incompletezza dei documenti esaminati; inoltre, si deduceva l’applicazione retroattiva sfavorevole della modifica dell’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 74/2000 introdotta dal d.l. 124/2019. Secondo: violazione di legge e vizio di motivazione sul dolo specifico di evasione, assumendosi che la Corte d’appello non avesse accertato la consapevolezza concreta dell’imputato, avesse invertito l’onere della prova e non avesse considerato che la funzionaria aveva indicato un’imposta evasa di circa 141.000 euro e che la contabilità era stata descritta come correttamente tenuta; si contestava anche l’omessa valutazione del ruolo effettivo dell’imputato nella gestione amministrativo-contabile. Terzo: vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, lamentando la mancata considerazione dell’assenza di precedenti significativi, del tempo trascorso dai fatti relativi al periodo d’imposta 2015 e della modesta entità del fatto. Il Procuratore generale aveva chiesto l’inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero argomenti già esaminati in appello senza un confronto specifico con le ragioni della sentenza impugnata. Sul primo motivo, ha rilevato che la decisione di merito aveva motivatamente escluso l’applicabilità della disciplina delle valutazioni scorrette, poiché si trattava di elementi passivi inesistenti; la difesa non aveva prodotto documenti idonei a smentire la perizia, e la modifica del comma 1-ter era irrilevante perché, secondo il perito, non ricorrevano i presupposti di valutazione contemplati dalla norma. La responsabilità era stata fondata sulle prove dichiarative e sulla perizia, non su presunzioni tributarie. Sul secondo motivo, ha giudicato manifestamente infondata la censura relativa al dolo: l’intenzionale indicazione di elementi passivi inesistenti per conseguire un vantaggio fiscale era stata desunta dalle risultanze testimoniali. La doglianza sul ruolo concreto nella gestione societaria era inoltre nuova, perché non proposta in appello; la Corte ha aggiunto che l’imputato, quale legale rappresentante, era destinatario degli obblighi tributari e che l’affidamento degli adempimenti a un professionista non lo esonera dalla responsabilità. Sul terzo motivo, ha ritenuto legittima la pena, determinata nel minimo edittale in base ai criteri dell’art. 133 c.p., e adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della rilevante entità dell’imposta evasa e dell’assenza di elementi positivi apprezzabili. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il comma 1-bis dell'art. 4, modificato dal d. Igs. n. 158/2015, nel riconfermare che rimangono estranee al delitto di dichiarazione infedele la non corretta classificazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, sancisce, ancora una volta, in applicazione del principio di trasparenza, l'irrilevanza penale delle valutazioni scorrette rispetto ai parametri tributari.
La disciplina esclude la rilevanza penale della non corretta classificazione e delle valutazioni scorrette di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando ricorrono le condizioni documentali previste; non opera, secondo la decisione, per elementi passivi inesistenti.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. 74/2000
La modifica normativa non assume alcuna rilevanza, nel caso in esame, dal momento che si legge nella sentenza di primo grado che il perito nel determinare l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa ha precisato che non ricorrono i presupposti di valutazione previsti dall'art. 4, comma 1 -ter del d. Igs. n. 74/2000, trattandosi di elementi attivi e passivi per i quali non si applicano i criteri di valutazione (cfr. sentenza di primo grado, pag. 4).
La disciplina delle valutazioni complessivamente considerate non rileva quando gli elementi contestati non sono suscettibili dei criteri di valutazione contemplati dalla disposizione.
Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I motivi d’impugnazione devono individuare in modo specifico le ragioni giuridiche e gli elementi fattuali a sostegno della richiesta; la mera ripetizione di doglianze già formulate non assolve tale onere.
art. 592, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Infatti, il ricorso non può ignorare le affermazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che porta, in forza dell'art. 592 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità.
La specificità richiede correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle del ricorso; l’impugnazione che ignora le argomentazioni del giudice è inammissibile per aspecificità.
art. 27 Cost.
La difesa lamenta poi che i giudici di appello non avevano accertato la concreta posizione del Di Petta nella gestione amministrativo -contabile della società. Si tratta di questione che non risulta proposta con i motivi di appello e come tale inammissibile.
La sentenza non formula un’interpretazione dell’art. 27 Cost.; la censura difensiva relativa all’inversione dell’onere probatorio è respinta nel quadro della valutazione delle prove e del dolo, senza un autonomo principio costituzionale.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali; in cassazione non è consentita una nuova valutazione della congruità se la decisione non è arbitraria o illogica.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è dovuta a colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata: la specificità esige l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della critica.
- La non corretta classificazione e le valutazioni scorrette disciplinate dall’art. 4, commi 1-bis e 1-ter, d.lgs. 74/2000 restano estranee al delitto di dichiarazione infedele nei limiti previsti dalla norma per elementi oggettivamente esistenti e documentati; tale disciplina non si estende agli elementi passivi inesistenti.
- La prova del dolo specifico di evasione può essere desunta anche da condotte successive al reato, tra cui il mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, valutate insieme alle altre risultanze processuali.
- Non possono essere introdotte per la prima volta con il ricorso per cassazione questioni non sottoposte al giudice d’appello. L’affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista, inoltre, non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale, poiché il dovere tributario resta personale e indelegabile.
- La graduazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione se non è arbitraria o illogica.
- Le attenuanti generiche non conseguono automaticamente all’assenza di elementi negativi: occorrono elementi positivi apprezzabili. Per motivarne il diniego è sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi, senza esaminare singolarmente ogni circostanza dedotta.
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