Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26255/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Milano, la quale aveva disatteso la querela di falso proposta nel giudizio di merito. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con accettazione integrale della rinuncia da parte del controricorrente e richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia e il regime delle spese e del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso, prendendo atto dell'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese processuali, in considerazione della posizione assunta dal controricorrente. Ha infine escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo che tale obbligo non operi in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura di stretta interpretazione applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia tempestiva ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 391, u.c., c.p.c.

    in presenza della posizione assunta dal controricorrente, non è stata pronunciata condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia e il controricorrente aderisce alla richiesta di compensazione, il giudice può non provvedere sulle spese processuali.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché non è applicabile per via estensiva o analogica oltre i casi tipici previsti dalla legge; in particolare, non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.