Cassazione Penale, Sentenza n. 7769/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza del 06/06/2023 con cui la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato Grano responsabile dell'omicidio volontario pluriaggravato di Rosario Ruggiero (fatto del 24/06/1992) e lo ha condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione (pena ridotta per il rito abbreviato). Il ricorrente denunciava, in sintesi: vizio di motivazione e violazione di legge nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Ferrazzo, Cortese, Liperoti, Valerio), rischio di circolarita' probatoria, contraddizioni tra le testimonianze (in particolare la indicazione del guidatore della Fiat Croma da parte del figlio della vittima), l'omessa rinnovazione dell'istruttoria richiesta in sede di rinvio, e censure sull'accertamento della premeditazione e sull'applicazione dell'aggravante speciale ex art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali: ha ritenuto che la Corte d'assise d'appello avesse rispettato le indicazioni della precedente pronuncia di annullamento, avendo effettuato un esame puntuale dell'attendibilita' intrinseca ed estrinseca dei collaboratori e della loro reciproca sovrapponibilita', avendo valutato il rischio di circolarita' e le discrasie e avendo adeguatamente motivato il ricorso a riscontri autonomi (in particolare la coerenza tra gli apporti di Cortese, Ferrazzo e Liperoti). Ha inoltre statuuto che il giudice del rinvio non e' obbligato a rinnovare l'istruttoria ogni volta che le parti la richiedano, salvo che le prove siano indispensabili ai fini della decisione, e che l'art. 603 comma 3-bis applicabile ratione temporis non imponeva la rinnovazione invocata. I motivi relativi a premeditazione e all'aggravante 416-bis.1 sono stati dichiarati inammissibili in parte perche' non sollevati in appello. Nel complesso la pronuncia ha confermato la fondatezza probatoria della condanna a carico di Grano e ha rigettato il ricorso per cassazione.
Norme richiamate
Riconosciuta come aggravante speciale (agevolazione dell'attivita' dell'organizzazione mafiosa) e ritenuta applicabile nella motivazione di merito; la Corte ha rilevato che la questione relativa all'aggravante non poteva essere trattata in Cassazione perche' non dedotta in appello.
principio secondo cui l'affermazione di responsabilita' postula il superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio
Il giudizio di merito e' stato valutato alla luce del principio dell'onere probatorio oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione ha ritenuto che tale soglia fosse stata rispettata grazie alla combinazione dei contributi dichiarativi e dei riscontri.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
direttive vincolanti impartite dalla sentenza di annullamento alla Corte di rinvio
È stato richiamato come criterio che il giudice del rinvio deve attenersi alle indicazioni di merito e di metodo contenute nella sentenza di annullamento della Cassazione e riesaminare le prove secondo quelle indicazioni.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
norma che regola l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa nei casi di ribaltamento in appello di sentenza assolutoria in primo grado (versione applicabile ratione temporis)
La Corte ha ritenuto che la disposizione, nella versione all'epoca applicabile, non obbligasse alla rinnovazione istruttoria per le prove utilizzate a riprova dell'addebito nel caso in esame; inoltre ha precisato che i poteri del giudice del rinvio non implicano l'automatica riapertura dell'istruttoria a fronte di ogni richiesta.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
limiti espositivi delle motivazioni in Cassazione
Richiama il principio per cui i motivi in cassazione devono essere enunciati nei limiti necessari alla motivazione; la Corte ha rispettato tali limiti nella trattazione dei motivi.
art. 6 Convenzione EDU (diritto a un processo equo)
La Corte ha valutato le doglianze sotto il profilo dell'equo processo e ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'art. 6, in quanto i giudici di merito hanno attentamente vagliato la credibilita' dei collaboratori e fornito motivazione adeguata.
Massime di principio
- Quando l'accusa si fonda in larga parte su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, il giudice deve separatamente valutare attendibilita' intrinseca ed estrinseca, individuare il nucleo centrale del racconto e cercare riscontri autonomi per evitare la circolarita' probatoria.
- La sussistenza di discrepanze marginali tra dichiarazioni non invalida automaticamente l'intero racconto se esiste un nucleo fattuale coerente e riscontri esterni; il giudice deve motivare perche' alcune parti possono essere scartate e altre tenute presenti.
- Un'assoluzione pronunciata in un procedimento autonomo non impedisce che fatti emersi in quel processo vengano utilizzati come elemento di prova per reati diversi, purché il loro uso sia adeguatamente valutato e motivato.
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento, il giudice non e' tenuto a riaprire automaticamente l'istruttoria su richiesta delle parti: la rinnovazione e' necessaria solo se le prove richieste sono rilevanti e indispensabili ai fini della decisione.
- Motivi non sollevati nel grado di APPello non possono in genere essere esaminati in Cassazione: occorre che le questioni siano state tempestivamente dedotte nel procedimento di merito per poter essere esaminate in sede di legittimità.
- L'assenza di violazione dell'art. 6 CEDU non si valuta in astratto sul fatto che si e' fatto uso di pentiti, ma sulla qualita' dell'esame critico operato dal giudice e sulla presenza di riscontri o di una motivazione coerente.
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