Cassazione Penale, Sentenza n. 5527/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame di Bologna che ha revocato la custodia cautelare e classificato il fatto ai sensi dell'art. 424, comma 1, cod. pen. Il ricorrente sostiene che, dalle risultanze investigative e dai rapporti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, risultava provato l'uso di liquido accelerante, la completa avvolgimento dalle fiamme del veicolo, la vicinanza ad alberi ad alto fusto, ad una pubblica via, ad un palo dell'illuminazione e a cavi elettrici, nonché una deflagrazione ripresa da videosorveglianza: elementi che, ex ante, avrebbero potuto determinare diffusione del fuoco e mettere in pericolo l'incolumità pubblica, rendendo applicabile l'art. 423 cod. pen. (incendio). Chiede annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna e ha rinviato il procedimento per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale per una valutazione parziale e per non avere operato la necessaria prognosi "ex ante" sulla probabilità che il fuoco si trasformasse in incendio di vaste proporzioni: non sono stati sufficiente considerati l'uso di accelerante, la propagazione alle piante vicine già rilevata all'intervento dei Vigili del Fuoco, la vicinanza di infrastrutture e la deflagrazione. La Corte ha precisato che il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco costituisce fattore esterno non idoneo a mutare la qualificazione giuridica che va valutata sulla base delle circostanze concrete al momento dell'azione.
Norme richiamate
Delitto di incendio: richiede dolo generico o colposo con fiamme di vaste proporzioni che si propaghino e pongano in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone; il pericolo può essere costituito anche dalle conseguenze dirette (calore, fumo, gas). La valutazione è prognostica, ex ante, sulle circostanze concrete al momento dell'azione.
Danneggiamento seguito da incendio: fatto finalizzato al danneggiamento della cosa altrui senza previsione della volontà di cagionare un incendio di vaste proporzioni; si distingue dall'art. 423 per l'elemento soggettivo (dolo specifico volto al danno della cosa).
Aggravante o diversa fattispecie prevista per danni con incendio di maggiore gravità; la Corte rileva che la fattispecie richiede valutazione delle dimensioni e della diffusività del fuoco.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale del riesame valuta la correttezza della misura cautelare disposta dal GIP; la valutazione deve essere completa e motivata sulle risultanze esistenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione per la Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); qui invocate per censurare la riclassificazione giuridica del fatto e la carenza logico-argomentativa della motivazione del Tribunale del riesame.
Massime di principio
- La qualificazione tra incendio (art. 423) e danneggiamento seguito da incendio (art. 424) dipende dall'elemento soggettivo e dalla prognosi ex ante sulla probabilità che il fuoco assumesse caratteristiche di vaste proporzioni e pericolosità per l'incolumità pubblica.
- La valutazione sulla sussistenza del pericolo va fatta sulla base delle circostanze concrete esistenti al momento dell'azione (oggetto colpito, presenza di combustibili o infrastrutture vicine, uso di acceleranti, modalità d'azione), non considerando l'esito finale o interventi tempestivi come fattori che mutino retrospettivamente la qualificazione.
- I rapporti dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine rilevano, ma non vincolano: il giudice deve valutare integralmente tutti gli elementi e motivare compiutamente perché certi fattori escludono o confermano la diffusività del fuoco.
- La presenza di deflagrazione, uso di liquido accelerante, vicinanza a vegetazione, abitazioni, vie pubbliche, pali o cavi elettrici aumenta la probabilità, ex ante, che l'evento possa costituire pericolo per un numero indeterminato di persone e quindi integrare l'art. 423.
- In sede di riesame e in decisioni cautelari il giudice ha l'onere di esaminare globalmente e non parcellizzare il materiale indiziario; omissioni o letture parziali della prova possono essere motivo di annullamento in Cassazione.
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