Cassazione Penale, Ordinanza n. 18286/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto contestato resta ferma, poiché la Corte non è entrata nel merito delle censure, limitandosi a rilevarne l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una decisione di condanna emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo doglianze attinenti al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito e, sostanzialmente, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come titolo del reato oggetto della sentenza di merito.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può ottenere ingresso in cassazione una doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione o della contestazione degli elementi costitutivi del reato, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La genericità dei motivi di ricorso, quando non siano ancorati ai passaggi decisivi della motivazione impugnata, determina l'inammissibilità del gravame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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