Cassazione Penale, Sentenza n. 16168/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per furto con destrezza (art. 624 e 625 n.4 c.p.) di un telefono cellulare sottratto il 20/10/2011. L'imputato ha articolato due motivi: (1) illogicità della motivazione circa l'individuazione dell'autore dovuta al lungo intervallo temporale (quasi tre anni) tra il fatto e il riconoscimento; (2) errata applicazione e interpretazione dell'aggravante della destrezza, sostenendo di essersi limitato ad approfittare dell'allontanamento e distrazione del commesso senza porre in essere particolari azioni astute o abilità idonee a eludere la sorveglianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per assenza di illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito (descrizione somatica antecedente alla ricognizione e riconoscimento fotografico positivo). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione di merito non dimostra la presenza di condotte di particolare avvedutezza o artificio idonee a integrare l'aggravante della destrezza. Esclusa l'aggravante, il reato risulta essere furto semplice, procedibile a querela di parte; dal fascicolo non risulta querela ma solo denunzia orale, per cui l'azione penale non poteva proseguire. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le statuizioni civili.
Norme richiamate
Definisce il reato di furto; fattispecie di base applicata alla sottrazione del telefono cellulare
Prevede l'aggravante della destrezza: richiede che l'agente abbia posto in essere particolari abilità, astuzia o avvedutezza, prima o durante l'impossessamento, idonee a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore
Consente al giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili anche quando dichiari l'estinzione del reato; nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per mantenere le statuizioni civili e le ha revocate
Giurisprudenza - Sez. U, Sent. n. 34090/2017 (Rv. 270088)
Principio secondo cui l'aggravante della destrezza richiede condotte di particolare abilità o astuzia prima o durante l'impossessamento; non è sufficiente il mero approfittare di una situazione non provocata di distrazione
Giurisprudenza - Sez. 2, Sent. n. 51800/2013 (Rv. 258062)
Sostiene che, se l'esclusione di un'aggravante trasforma il reato in un illecito procedibile a querela e la querela non è stata presentata, l'azione penale è improcedibile e le statuizioni civili devono essere revocate
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza (art. 625 n.4) si configura solo quando emergono atti o artifici di particolare abilità, astuzia o avvedutezza posti in essere prima o durante l'impossessamento per eludere la sorveglianza; l'approfittare di un momento di distrazione non è sufficiente
- Se l'esclusione di un'aggravante trasforma il fatto in reato procedibile solo a querela, il giudice deve verificare la presenza della querela; in assenza di querela l'azione penale è improcedibile e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio
- In Cassazione i motivi che lamentano genericamente l'illogicità della motivazione sono inammissibili: occorre indicare carenze argomentative specifiche o illogicità manifeste per incidere sulla decisione di merito
- Le statuizioni civili contenute in una sentenza penale vengono revocate se l'azione penale si rivela improcedibile per difetto di querela, salvo che ricorrano i presupposti per la decisione sugli effetti civili previsti dall'ordinamento
- Nelle impugnazioni è fondamentale distinguere tra vizi formali della motivazione e contestazioni di merito: la Corte di Cassazione interviene principalmente su profili di diritto o su illogicità manifeste della motivazione, non su rivalutazione sommaria della prova
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