Cassazione Penale, Ordinanza n. 16853/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per violazione di una prescrizione connessa a una misura di prevenzione, consistente nell'obbligo di rientro domiciliare negli orari serali. Il ricorso, per come emerge dal testo, si limitava a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito, sostenendo in sostanza una lettura alternativa degli elementi acquisiti circa il fatto che l'imputato non fosse rincasato negli orari imposti. È stato inoltre dedotto il tema dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere penali italiane, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale circostanza perché il procedimento si è svolto in camera di consiglio con trattazione scritta, con deposito di conclusioni difensive, senza richiesta di trattazione orale o di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito fosse sorretta da una valutazione argomentata e coerente degli elementi probatori, in particolare dei plurimi controlli effettuati dalle forze dell'ordine e dei ripetuti tentativi di accesso all'abitazione per oltre un quarto d'ora, idonei a dimostrare che l'imputato non avesse rispettato l'obbligo di rientro. Ha inoltre escluso rilievo all'astensione del difensore, poiché la trattazione era scritta e non era stata chiesta udienza orale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
è la disposizione incriminatrice per la violazione degli obblighi o prescrizioni derivanti da misure di prevenzione; nel caso concreto la contestazione riguardava il mancato rispetto della prescrizione di rientro domiciliare nelle ore serali.
richiamato come fonte della misura di prevenzione e delle relative prescrizioni la cui inosservanza integra il reato contestato.
non è espressamente citato nel testo, ma la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza tipica dell'inammissibilità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa del compendio probatorio, se la motivazione di merito sia logica, coerente e specifica.
- La violazione di una prescrizione imposta con una misura di prevenzione può essere desunta anche da elementi fattuali convergenti, come controlli ripetuti delle forze dell'ordine e reiterati tentativi di accesso al domicilio dell'interessato.
- L'astensione del difensore proclamata dall'Unione delle Camere penali non incide sulla validità della camera di consiglio quando il procedimento sia trattato con modalità scritta e non sia stata formulata richiesta di trattazione orale o di rinvio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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