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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00979/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La Corte d'appello di Genova, quale giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione solo tra alcuni gruppi di sentenze di condanna emesse nei confronti dell'interessato, rideterminando due distinte pene complessive, ma aveva escluso il vincolo tra i reati di cui alle sentenze indicate ai punti 2 e 6 dell'istanza originaria. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 671 c.p.p. e 81 c.p. e vizio di motivazione. Ha sostenuto che la distanza temporale di circa due anni tra gli episodi di piccolo spaccio non fosse di per sé ostativa al riconoscimento di un medesimo disegno criminoso; ha inoltre censurato la motivazione per contraddittorietà, perché la Corte aveva ritenuto possibile una preordinazione unitaria per altri gruppi di episodi, ma aveva escluso senza adeguata spiegazione che anche i fatti residui potessero esservi ricompresi. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione dell'unicità del programma criminoso ai fini della continuazione in executivis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, già compiuta dalla Corte d'appello, la quale aveva reputato insufficiente, ai fini della continuazione, il solo dato cronologico dell'arco temporale superiore a due anni fra gli episodi residui, in assenza di ulteriori elementi sintomatici da allegare a carico del richiedente. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, grava sul condannato che invochi la continuazione l'onere di indicare elementi idonei a dimostrare una preventiva programmazione unitaria anche per i reati successivi, così da evitare un beneficio automatico derivante dalla mera reiterazione del reato. Ha escluso inoltre la denunciata contraddittorietà della motivazione, chiarendo che la Corte territoriale non aveva affatto riconosciuto un acquisto unitario di stupefacente a monte per tutti gli episodi, ma aveva anzi escluso tale ricostruzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il richiedente deve allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso

  • art. 81 c.p.

    la disciplina della continuazione non può tradursi in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale

    richiamata per la possibilità di escludere la sanzione pecuniaria solo se risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede esecutiva, chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di allegare elementi concreti e sintomatici della preventiva programmazione unitaria dei reati successivi; non basta il solo richiamo alla tipologia omogenea delle condotte o alla vicinanza relativa degli episodi.
  • Il mero decorso del tempo tra più reati può essere valorizzato dal giudice come indice ostativo al riconoscimento del medesimo disegno criminoso, salvo che l'istante fornisca elementi ulteriori idonei a superare tale dato.
  • La continuazione non può essere riconosciuta in modo automatico per la sola reiterazione di reati analoghi, perché ciò trasformerebbe il relativo meccanismo sanzionatorio in un beneficio premiale generalizzato e indebolirebbe il confine con l'abitualità criminosa.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito.
  • La motivazione non è contraddittoria se il giudice di merito esclude espressamente una ricostruzione fattuale unitaria che il ricorrente assume invece essere stata accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEsecuzione penale
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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