Sentenza del 26/02/2020 n. 132 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
ATTIVITA' DI IMPRESA - OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Esercizio di attività di impresa - Operazioni intracomunitarie - Archivio informatico - Inclusione - Prestazione di Garanzia - Omissione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie e la conseguente esclusione dall'archivio VIES, adottato dall'Agenzia delle Entrate per la mancata produzione di una polizza fideiussoria prevista dall'art. 35 del DPR n. 633/1972. L'Ufficio sosteneva che la mancata presentazione della garanzia giustificasse la revoca; sollevava inoltre la questione della violazione dell'art. 112 c.p.c. per presunta ultrapetizione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato la revoca. Il Collegio ha ritenuto che la presentazione della polizza fideiussoria non costituisca un requisito oggettivo e imprescindibile per l'inclusione nell'archivio VIES e che la sua omissione non legittimi automaticamente la revoca dell'autorizzazione. La garanzia può essere valutata come elemento di rischio ai fini della pianificazione dei controlli da parte dell'Agenzia (come indicato nel provvedimento n. 110418/2017), ma soltanto a seguito di opportuni controlli e riscontri materiali l'Ufficio potrà eventualmente procedere alla cessazione della partita IVA e all'esclusione dal VIES. Sono state compensate le spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 35 comma 15-ter
Non impone un requisito oggettivo e 'a pena' (es. decadenza o inammissibilità) relativo alla presentazione della polizza fideiussoria per l'inclusione nel VIES; la mancata produzione non legittima di per sé la revoca.
D.P.R. n. 633/1972, art. 35 comma 15-bis
Disciplina la cessazione della partita IVA e l'esclusione dal VIES a seguito di controlli; la revoca/esclusione richiede accertamenti e riscontri probatori, non la sola omissione della garanzia.
Richiamato dall'Ufficio per censurare una presunta ultrapetizione della sentenza di primo grado; il Collegio non ha ritenuto fondata la censura nel rigetto dell'appello.
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017
Individua i criteri e gli elementi di rischio per i controlli ai fini della possibile cessazione della partita IVA e dell'esclusione dal VIES; la mancata prestazione della fideiussione non è tra gli elementi indicati come autonomamente determinanti, ma può concorrere come elemento di rischio da valutare insieme ad altri.
Massime di principio
- La mancata presentazione di una polizza fideiussoria prevista dall'art. 35 DPR 633/1972 non costituisce, di per sé, motivo automatico di revoca dell'autorizzazione VIES.
- La polizza fideiussoria può essere considerata un elemento di rischio nell'ambito della valutazione dell'Amministrazione e giustificare un'intensificazione dei controlli, ma non una sanzione immediata.
- Per disporre la cessazione della partita IVA e l'esclusione dal VIES è necessario che l'Amministrazione effettui controlli e riscontri concreti (art. 35 comma 15-bis); l'assenza di una norma che preveda espressamente la revoca per mancata fideiussione indica che tale onere non è imprescindibile 'a pena di' revoca.
- Il giudice amministrativo/tributario richiede una base normativa chiara e presupposti accertati prima di legittimare provvedimenti restrittivi dell'esercizio d'impresa; l'Amministrazione dovrebbe documentare elementi di rischio aggiuntivi e svolgere controlli prima di revocare l'autorizzazione.
- In situazioni analoghe il contribuente può ottenere tutela giudiziaria: l'assenza/ingiustificata revoca per mancata fideiussione è annullabile, e le spese possono essere compensate in presenza di particolare complessità della questione.
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