Sentenza del 26/02/2020 n. 33 - Corte Costituzionale
Tassa automobilistica regionale - Individuazione nel locatario del soggetto passivo del tributo nel caso di utilizzazione del veicolo a titolo di locazione finanziaria - Abrogazione della norma interpretativa recata dal comma 9-bis dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2015 - Incostituzionalità - Non fondatezza - Motivazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Questione di legittimità costituzionale degli art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. in legge n. 160/2016), nella parte in cui abrogano la norma interpretativa di cui al comma 9‑bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2015 e fissano la decorrenza (1° gennaio 2016) della regola secondo cui, in caso di locazione finanziaria, il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. La CTP sosteneva che l'abrogazione avrebbe avuto effetto retroattivo per il periodo 15 agosto–31 dicembre 2015, ripristinando la responsabilità solidale tra concedente (proprietario) e utilizzatore e violando gli artt. 3 e 53 Cost. (principio di uguaglianza, capacità contributiva e legittimo affidamento).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. Ha ritenuto che l'abrogazione della norma interpretativa (art. 9, comma 9‑bis, d.l. n. 78/2015) non opera retroattivamente: la norma interpretativa che attribuisce l'esclusiva responsabilità all'utilizzatore rimane efficace per il periodo 15 agosto 2009–31 dicembre 2015. L'abrogazione espressa ha effetto dal 25 giugno 2016 (entrata in vigore del d.l. n. 113/2016) e la disposizione sostitutiva introdotta dal comma 7 del medesimo art. 10 opera «a decorrere dal 1° gennaio 2016». Pertanto non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.; principio di non retroattività delle norme tributarie (art. 3, primo comma, legge n. 212/2000 e art. 11 disp. prel. c.c.) impedisce di ricavare una retroazione dell'abrogazione.
Norme richiamate
decreto‑legge 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7
Abroga il comma 9‑bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2015 (comma 6) e reintroduce regola analoga prescrivendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'utilizzatore in locazione finanziaria è esclusivamente tenuto al pagamento della tassa automobilistica (comma 7). La Corte ha ritenuto queste disposizioni costituzionalmente valide e prive di effetto retroattivo rispetto al periodo 15.8.2015–31.12.2015.
decreto‑legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, comma 9‑bis
"in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore"
Norma di interpretazione autentica che chiarisce il senso dell'art. 7, comma 2, legge n. 99/2009; la Corte ne ha riconosciuto efficacia per i presupposti sorti dal 15 agosto 2009 e ne ha affermato la validità fino al 31.12.2015, non venendo abrogata retroattivamente.
legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2
"[ ] risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria"
Modifica che ha incluso gli utilizzatori in locazione finanziaria tra i soggetti passivi; il dubbio interpretativo sulla locuzione "ovvero" ha reso necessaria l'interpretazione autentica (comma 9‑bis d.l. n. 78/2015).
decreto‑legge 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, trentaduesimo comma
Testo originario che individuava il soggetto passivo in capo al proprietario iscritto al PRA; integrato successivamente dalla legge n. 99/2009 e interpretato dall'art. 9, comma 9‑bis del d.l. n. 78/2015 nella parte relativa alla locazione finanziaria.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 1
"le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo"
Norma richiamata per affermare il principio di non retroattività delle disposizioni tributarie: la Corte l'ha applicata per escludere che l'abrogazione della norma interpretativa produca effetti retroattivi.
disposizioni preliminari al codice civile, art. 11, primo comma
"La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"
Principio generale di irretroattività richiamato dalla Corte come argomento contro la retroattività dell'abrogazione di una norma interpretativa.
Costituzione, artt. 3 e 53
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 53 (capacità contributiva) sono stati prospettati come parametri della questione; la Corte ha ritenuto che, posto il mancato effetto retroattivo dell'abrogazione, non sussistano profili di incostituzionalità rispetto a tali principi.
Massime di principio
- La qualifica di "norma di interpretazione autentica" non implica che la sua successiva abrogazione produca effetti retroattivi: salvo espressa disposizione del legislatore, l'abrogazione opera solo per l'avvenire (principio di non retroattività).
- Quando si valuta chi è soggetto passivo della tassa automobilistica per veicoli in locazione finanziaria, occorre verificare le norme e le interpretazioni in vigore alla data in cui è sorto il presupposto d'imposta; l'utilizzatore è stato considerato esclusivo soggetto passivo per il periodo 15.8.2009–31.12.2015 in forza della norma interpretativa (art. 9, comma 9‑bis d.l. n. 78/2015).
- Per questioni tributarie, la determinazione della decorrenza delle modifiche normative è cruciale: controllare sempre la data di entrata in vigore del decreto/legge, della sua conversione e delle eventuali norme interpretative o dispositive che ne determinano effetti retroattivi o meno.
- Il principio del legittimo affidamento del contribuente è tutelato, ma non prevale automaticamente quando il legislatore riformula o abroga norme interpretative: la tutela assume rilevanza pratica se la disposizione che crea affidamento non è stata abrogata retroattivamente.
- Le amministrazioni regionali possono incontrare problemi attuativi (reperimento dell'indirizzo del soggetto tenuto al tributo), ma le difficoltà operative non costituiscono di per sé motivo per rendere retroattiva una norma tributaria.
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